Appalti di servizi legali, professionali e tecnici: domande e risposte

Incarichi di collaborazione autonoma – Appalti di servizi legali, professionali e tecnici – Incarichi extraistituzionali a pubblici dipendenti

26 Febbraio 2020
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L’affidamento di incarichi professionali, in deroga al principio dell’«autosufficienza organizzativa» delle pubbliche amministrazioni, costituisce uno dei temi più complessi su cui si sono stratificate nel tempo, anche in modo disorganico, varie disposizioni normative, che hanno introdotto un complesso sistema di garanzie sostanziali, procedurali e di trasparenza, la cui inosservanza è fonte di responsabilità, disciplinare e amministrativa, per i pubblici dipendenti.

L’ebook ,”Domande&Risposte” a cura di Giuseppe Panassidi, in oltre 200 risposte a quesiti, raccoglie le regole normative, finanziarie e fiscali;  di prevenzione della corruzione e di trasparenza; i principali orientamenti della Corte dei conti e del Giudice amministrativo; le Linee Guida ANAC e la prassi in materia.

Sono trattati, in particolare, le diverse tipologie di affidamenti esterni: incarichi individuali di collaborazione (studio, ricerca e consulenza); incarichi professionali intellettuali e tecnici; servizi di patrocinio e consulenza legali; incarichi per lo svolgimento da parte dei pubblici dipendenti di attività extraistituzionali.

Gli argomenti sono aggiornati alle numerose novità legislative introdotte dai decreti di fine scorso anno (fiscale  e Milleproghe) e dalla legge di bilancio 2020.

In appendice, gli operatori degli enti locali e delle loro società partecipate potranno consultare e personalizzare diversi modelli di regolamenti, determinazioni e contratti.

Estratto dall’ebook

4. Incarichi professionali: servizi legali (A), servizi finanziari e tributari (B), servizi sociali professionali (C), servizi di architettura e ingegneria (D)

A – Servizi legali

D: L’affidamento dei servizi legali è riconducibile alla disciplina dell’art. 7 del D.Lgs. n.165/2001?

NO. L’affidamento dei servizi legali, dal 19 aprile 2016, è regolato, per quanto attiene alla fase di selezione dell’altro contraente, dal codice dei contratti pubblici, e, per ciò che attiene alla definizione de-gli obblighi contrattuali, dal codice civile (cfr. risposte ai quesiti del § 3).
È opportuno ricordare come il “legislatore UE” non distingue, come quello nazionale, fra contratto d’opera e contratto d’appalto, in quanto l’ordinamento comunitario si interessa precipuamente della fase della selezione del contraente, esplicativa del pubblico potere nell’ambito della contrattualistica, lasciando ai legislatori nazionali il compito di regolare il regime paritetico relativo alle obbligazioni contrattuali, in cui riemerge con nitidezza la dicotomia contratto d’opera/contratto d’appalto (a).

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(a) Sui servizi legali: 17 e All. IX, D.Lgs. n. 50/2016, cit.; Linee guida A.N.AC. n. 12/2018 (delibera A.N.AC. 24 ot- tobre 2018, n. 907) e relazione AIR. Cfr. anche C. di Stato, Comm. spec., 3 agosto 2018, parere n. 2017.
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D: Qual è in concreto la disciplina applicabile per affidare ad avvocati del libero foro i servizi legali?

Ai fini dell’individuazione della disciplina per la selezione del contraente, occorre distinguere fra due macro-tipologie di servizi legali:

1) i servizi legali elencati in modo puntuale all’art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016;
2) i servizi legali diversi dalle tipologie dell’art. 17 e previsti dall’Allegato IX dello stesso D.Lgs. n. 50/2016.

I primi sono contratti esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e devono rispettare solo i principi che il codice detta per tutti i contratti esclusi all’art. 4. Gli altri sono con- tratti soggetti alle disposizioni dello stesso codice con alcune peculiarità che condividono con i ser- vizi sociali e altri servizi specifici.

Redazione