La conversione del decreto “Cura Italia” e la questione della sospensione dei termini delle procedure

Editoriale estratto dal mensile Appalti&Contratti n.4/2020

11 Maggio 2020
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Editoriale estratto dal mensile Appalti&Contratti n.4/2020

Stiamo ancora tutti attraversando momenti di grande difficoltà nel periodo dell’emergenza da COVID-19, mentre si sta delineando la c.d. “fase 2” con un lento, progressivo, incerto ritorno ad una, sicuramente solo parziale, “normalità”.

Per il settore degli appalti pubblici si potrebbe forse parlare ancora di una “fase 1”, caratterizzata da tante incertezze e criticità operative, alimentate da un incessante e disordinato profluvio di decreti, ordinanze, circolari e atti dell’Autorità sulle diverse questioni aperte dai provvedimenti emergenziali.

Anche gli operatori delle stazioni appaltanti e gli operatori economici avvertono un comprensibile smarrimento a fronte di norme caratterizzate da formulazioni ancora più frettolose ed approssimative, rispetto al periodo ante COVID, e da “contagiose” indicazioni interpretative spesso contraddittorie o fuorvianti.

468x60 2020 estateIl decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (il famigerato “Cura Italia”) è stato convertito, con molte medicazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27. Tra le questioni più avvertite dalle stazioni appaltanti vi è quella relativa alla norma dell’art. 103 sulla sospensione dei termini delle procedure di aggiudicazione, il quale non ha subito nessuna modifica al comma 1 dell’art. 103 del decreto, che recita “1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”.

CONTINUA A LEGGERE….

Ascolta l’editoriale

Alessandro Massari