La nuova bozza di Regolamento e le novità per gli affidamenti diretti

Abbiamo pubblicato la terza bozza dello schema di Regolamento attuativo del Codice, ai sensi dell’art. 216, comma 27-octies, Codice. Non si tratta ancora del testo definitivo, da inviare al Consiglio di Stato per il parere obbligatorio (oltre a Corte dei Conti, Commissioni parlamentari e Conferenza unificata Stato-Regioni).

18 Maggio 2020
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Abbiamo pubblicato la terza bozza dello schema di Regolamento attuativo del Codice, ai sensi dell’art. 216, comma 27-octies, Codice. Non si tratta ancora del testo definitivo, da inviare al Consiglio di Stato per il parere obbligatorio (oltre a Corte dei Conti, Commissioni parlamentari e Conferenza unificata Stato-Regioni).

I tempi tecnici per la definizione del testo finale e l’acquisizione dei pareri obbligatori, fanno ritenere plausibile la pubblicazione in Gazzetta del Regolamento in  autunno inoltrato, salvo soprese ed eventuali ulteriori differimenti (non improbabili dato l’attuale contesto).

Tra le disposizioni di maggiore interesse per gli operatori, per ovvie ragioni legate all’applicazione massiva delle procedure sotto-soglia, vi sono quelle del Titolo III (“Affidamenti di appalti e concessioni di importo inferiore alle soglie comunitarie”) della Parte I (“Disposizioni Comuni”).

Come noto l’art. 36, comma 7, del Codice, novellato dal decreto sblocca-cantieri (DL 32/2019 conv. L.55/2019),  prevede che “7. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista”.

A sua volta, il comma 27-octies dell’art. 216 del Codice prevede che “Nelle more dell’adozione, … di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli (…) 36, comma 7, (…)  rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.

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Vedi anche
Schema di regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”
Bozza del 13 maggio 2020

Alessandro Massari