Calcolo soglia di anomalia. Art. 97, comma 2, lett. d) del codice appalti: l’interpretazione del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. V – sentenza 22 giugno 2020 n. 3974

26 Giugno 2020
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Contratti della P.A. – Offerte anomale – Calcolo soglia di anomalia – Criterio art. 97, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 50/2016 – Interpretazione – Valore percentuale e non assoluto.

Consiglio di Stato, sez. V – sentenza 22 giugno 2020 n. 3974

Con la senteza in commento, il Consiglio di Stato ha evidenziato come l’art. 97, comma 2, lett. d) del codice dei contratti pubblici, nel prevedere che “la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lett. b)”, va interpretato nel senso che il sottraendo è un valore percentuale, come appunto il legislatore stesso lo descrive.

L’operazione per calcolare quel “valore percentuale” è la seguente: “…il prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)”.

Per stabilire il sottraendo occorre solamente compiere l’operazione imposta dal legislatore, la quale si articola nei seguenti passaggi:

a) calcolo della somma dei ribassi secondo le indicazioni della lett. a) già riportate;

b) calcolo del prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma così ottenuta;

c) calcolo dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) con le modalità già in precedenza riferite

d) infine “applicazione” del prodotto delle prime due cifre dopo la virgola di cui sopra (lett. a) allo scarto medio aritmetico ovvero effettuare il “calcolo percentuale” descritto nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (pag. 4) con la seguente formula: Sc (scarto medio aritmetico) * prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi / 100.

Il valore così ottenuto costituisce il sottraendo; esso, per quanto, in precedenza detto, è un valore percentuale, come appunto il legislatore stesso lo descrive.

Nessun’altra operazione è richiesta; ottenuti, attraverso i passaggi descritti, il minuendo (la c.d. prima soglia) e il sottraendo (il “valore percentuale”), è possibile compiere la sottrazione e calcolare in questo modo la soglia di anomalia.

QUI IL TESTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

 

Redazione