Nuovo regolamento: possibile reinvitare gli appaltatori non aggiudicari del precedente appalto (Parte III)

a cura di Stefano Usai

13 Luglio 2020
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Ad ultimare le considerazioni in tema di rotazione – alla luce delle previste disposizioni contenute nell’articolo 11 dello schema di regolamento attuativo ed integrativo del Codice –, rimangono da analizzare le ulteriori conferme rispetto all’attuale situazione che sostanziano anche recenti approdi della giurisprudenza.

Da annotare che un richiamo alla rotazione – a dimostrazione della immanenza del criterio dell’alternanza negli affidamenti e negli inviti in ambito sotto soglia comunitaria – è contenuto anche nell’articolo 1 dello schema di d.l. c.d.“Semplificazioni” diretto ad introdurre una procedura di emergenza per la fase “post Coronavirus” sia nel sotto soglia comunitario sia, soprattutto, nell’ambito sopra soglia.

In particolare, il richiamo – espresso nella nuova fattispecie di procedura negoziata estesa all’intero sotto soglia comunitario fino al 31 luglio 2021 (a condizione che l’atto di avvio del procedimento venga adottato entro tale data) – riguarda anche, ovviamente, l’affidamento diretto che, il provvedimento in parola, amplia fino ad importi inferiori ai 150mila euro come abbondantemente ripetuto nella relazione tecnica che accompagna lo schema di regolamento. Sulle questioni poste dalle nuove disposizioni si avrà modo di tornare con i prossimi interventi.

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Vedi anche

Possibile non applicare la rotazione, anche nel caso di scelta discrezionale sugli inviti, purchè il RUP assicuri ampia partecipazione alla “gara” (Parte I)

Regolamento attuativo e rotazione tra conferme e novità (Parte II)

Stefano Usai