Decreto Semplificazioni, la questione delle procedure in deroga (sotto soglia) e procedure ordinarie (sopra soglie) e degli affidamenti a cui giungere in tempi contingentati

a cura di Stefano Usai

5 Agosto 2020
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Uno dei dubbi che, pare, affligge maggiormente la lettura/interpretazione delle norme in tema di appalti del DL 76/2020 (nel prosieguo solo DL) riguarda, in particolare, il problema del contingentamento dei tempi entro cui il RUP deve (dovrebbe) giungere ad aggiudicare l’appalto.

Risulta oramai ampiamente noto che tanto nel sottosoglia (art. 1 del DL) quanto nel sopra soglia (art. 2 del DL) il legislatore ha precisato che per determinazioni a contrarre (o comunque atti equivalenti) adottati nel range temporale compreso tra il 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del DL) ed il 31 luglio 2021 il RUP (testualmente “in tali casi”) deve giungere ad aggiudicazione, rispettivamente, entro due mesi (appalto di importo inferiore ai 150mila euro), entro 4 mesi nel range di importo compreso tra i 150mila euro e l’intero sottosoglia. Nel caso di appalti sopra soglia (art. 2, comma 1) il RUP nell’esperire procedimenti ordinari (e non si sottovaluti l’inciso), deve giungere all’affidamento entro 6 mesi, anche in questo caso, dalla data del provvedimento (determina a contrarre) che avvia il procedimento.

Il problema posto dalla dottrina è se il breve termine a pena di, non ancora ben definite, responsabilità erariali del RUP possa non trovare applicazione (possa non costituire un vincolo per il RUP) nel caso in cui questi proponga di strutturare una procedura maggiormente trasparente e concorrenziale in luogo – si allude evidentemente al sotto soglia – delle procedure in deroga quali l’affidamento diretto puro entro i 150mila o le procedure negoziate fino al sotto soglia con numero contingentato (e variabile) di inviti fino all’intero sotto soglia comunitario.

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