Procedure negoziate ad inviti e dislocazione territoriale degli operatori

a cura di Stefano Usai

26 Gennaio 2021
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Recenti interventi (Linee guida ITACA e parere MIT n. 790/2020) sembrano, in apparenza, condividere l’interpretazione pratica del nuovo criterio che il RUP deve ossequiare nelle procedure negoziate ad inviti ovvero l’adeguata dislocazione territoriale.

Così come per la rotazione, nel caso in cui il RUP predisponga un avviso aperto e quindi consenta la partecipazione ad ogni operatore economico, in possesso dei requisiti, senza una scelta discrezionale il problema della dislocazione non si pone.

Da notare che anche nelle procedure “sostanzialmente” aperte il RUP può innestare (prevendolo già nell’avviso pubblico) l’estrazione oggettiva (a sorte) degli appaltatori da invitare e la configurazione (aperta) non muta.

Ciò è quanto, condivisibilmente, emerge dalla sentenza del TAR Lazio, n. 13184/2020.

Nel caso di specie si è chiarito che se il RUP ricorre a strumenti di impulso al mercato, come avvisi pubblici per manifestazione di interesse, e non sceglie discrezionalmente soggetti da invitare ha perciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi ha in precedenza lavorato con un’amministrazione, ma significa non favorirlo.

CONTINUA A LEGGERE

Stefano Usai

Tag