Delibera Anac 16.3.2021, n. 226 su istanza OICE, in merito al rimborso dei costi di gestione della piattaforma informatica: illegittimo l’obbligo in sede di offerta di rimborso di corrispettivi peraltro in violazione dell’art. 41, comma 2-bis

26 Marzo 2021
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Su istanza dell’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, che aveva attivato un apposito precontenzioso presso l’Autorità nazionale anticorruzione a tutela dei propri associati, l’ANAC, con la deliberazione 16.3.2021 n. 225 allegata, ha stabilito che è illegittima la clausola della lex specialis che prevede l’obbligo di pagamento di costi di gestione della piattaforma telematica a carico del futuro aggiudicatario, imponendo anche la produzione in sede di offerta di un atto unilaterale d’obbligo, violato il quale scatterebbe anche l’esclusione dalla gara.

L’illegittimità è dichiarata dall’Anac con riferimento al principio di tassatività delle clausole di esclusione, anche citando alla giurisprudenza e alle delibere dell’Autorità richiamate nell’istanza di OICE che “in fattispecie del tutto analoghe a quella di specie (in cui il disciplinare obbligava l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, a corrispondere ad Asmel il costo del servizio di committenza, prevedendo che in sede di gara il concorrente fosse gravato dal presentare l’atto unilaterale d’obbligo), ha riconosciuto l’illegittimità di tale clausole per contrasto con l’art. 41, comma 2-bis del Codice e con l’art. 23 della costituzione”.

Peraltro nella delibera si richiama la sentenza del Tar Campania (n. 1/2021) in cui è stata considerata illegittima la richiesta in capo all’aggiudicatario di un corrispettivo per le attività di committenza ausiliarie, trattandosi di costi non ammessi dal vigente codice dei contratti pubblici e di violazione del principio di concorrenza perché “incide sulla libera elaborazione dell’offerta e introduce un costo incomprimibile”.

Da qui la bocciatura della clausola del disciplinare che imponeva oltre 4500 euro a carico dell’aggiudicatario per costi di funzionamento della piattaforma in violazione dell’art. 41, comma 2-bis del codice cioè non coperti dalla normativa vigente e anche come elemento “essenziale” dell’offerta, tale cioè da portare all’immediata esclusione di una offerta che non contenesse l’atto unilaterale d’obbligo al rimborso in caso di aggiudicazione.

Il Direttore Generale OICE, Andrea Mascolini, così commenta l’esito della delibera: “Apprendiamo con favore l’esito del precontenzioso, rispetto al quale l’Autorità ha mostrato la consueta attenzione decidendo con motivazioni ineccepibili. Abbiamo avviato questa istanza, come altre, a seguito del quotidiano lavoro di screening dei bandi di gara anomali, anche segnalati dai nostri associati, a tutela degli operatori del settore dei servizi di ingegneria e architettura che ogni giorno si trovano ad operare in un rapporto con le committenze ancora oggi, in molti casi, particolarmente squilibrato. Riteniamo sempre più necessario che si arrivi ad un contratto-tipo e a un capitolato-tipo standardizzato”.

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