La giurisprudenza chiarisce come si configura l’affidamento diretto “mediato” dal confronto tra più preventivi

A cura di Stefano Usai

11 Maggio 2021
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
La recente sentenza del TAR Veneto, Sez. I, n. 542/2021 rappresenta (anche con quanto emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3287/2021), probabilmente, espressione di un ulteriore evoluzione giurisprudenziale della configurazione giuridica dell’affidamento diretto ed in particolare del c.d. affidamento diretto “mediato” dal confronto tra preventivi (art. 36, comma 2, lett. b)) del codice dei contratti.

La fattispecie, in sostanza, introdotta dalla legislazione “Sbloccacantieri” (d.l. 32/2019 convertito con legge 55/2019) avrebbe introdotto una “nuova” fattispecie che si interpone tra l’affidamento diretto “puro” (ovvero senza confronto tra preventivi, per intendersi, art. 36, comma 2, lett. a) nonché nel periodo emergenziale art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020) e la procedura negoziata “vera e propria” caratterizzata da una competizione reale, pur semplificata, tra più soggetti.

Il caso

La stanzione appaltante determinava di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione di un impianto sportivo chiarendo che, pur nel confronto tra preventivi…… CONTINUA A LEGGERE

Stefano Usai