Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

Art. 51 del Nuovo Decreto Semplificazioni 30 maggio 2021, n.77

1 Giugno 2021
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Art. 51 del Nuovo Decreto Semplificazioni 30 maggio 2021, n.77

Il comma 1 reca modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. “Semplificazioni”.

In particolare, alla lettera a), si prevede la modifica dell’articolo 1 del citato decreto – legge, intervenendo, al punto 1) sul comma 1, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia previste dall’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 76 del 2020. Tali procedure riguardano, in sintesi, modalità di affidamento semplificate per il sottosoglia (aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti e possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando). Al punto 2 si interviene sul comma 2 del medesimo articolo 1 confermando l’affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro ed elevando a 139.000 euro il limite per l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici (punto 2.1 che modifica la lettera a) del comma 2). Si prevede, inoltre, la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione e per forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria ed architettura) da 139 mila euro fino alle soglie comunitarie mentre, per i lavori di importo pari o superiore ad un milione e fino a soglia comunitaria, l’invito deve riguardare almeno dieci operatori. (punto 2.2 che modifica la lettera b) del comma 2). In ragione delle modifiche di cui al punto 2)  si semplifica l’affidamento dei contratti sotto soglia di forniture e servizi, uniformando le Amministrazioni centrali e le altre pubbliche amministrazioni, posto che le prime potranno procedere con affidamento diretto fino ad un importo di 139.000 euro e a gara comunitaria per affidamenti pari o superiori al predetto importo mentre le seconde potranno procedere mediante affidamento diretto fino a 139.000 euro, mediante procedura negoziata con 5 inviti fino alla  soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici e per importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 del codice dei contratti a gara comunitaria (procedura aperta o ristretta).
La lettera b) modifica l’articolo 2 del decreto legge n. 76 del 2020. In particolare, al punto 1) si novella il comma 1, prevedendo la proroga fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni di semplificazione previste nel medesimo articolo 2. Inoltre, al punto 2) si provvede ad eliminare, al comma 2, l’erroneo rinvio alle previsioni di cui all’articolo 61 del Codice dei contratti, nonché a prevedere, mediante un’integrazione del comma 3, che le procedure di affidamento semplificate previste nel suddetto comma si applichino, nel caso sussista la necessità, anche agli interventi inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La lettera c) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, in materia  di verifiche antimafia e protocolli di legalità che consentono alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva e di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia.
La lettera d) modifica l’articolo 5 del decreto – legge n. 76 del 2020 in materia di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica al fine di prorogarne l’efficacia sino  al 30 giugno 2023 (punto 1) nonché di chiarire (punto 2) che, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) – gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19 – e d) -gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti -, le stazioni appaltanti o le autorità competenti autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori, sulla base del parere (e non già determinazione) del Collegio consultivo tecnico.
Con la lettera e) si apportano modifiche all’articolo 6 del decreto – legge n. 76 del 2020, recante la disciplina il Collegio consultivo tecnico. In particolare, al punto 1) si prorogano al 30 giugno 2023 tutte le previsioni ivi contenute, in scadenza al 31 dicembre 2021. Al punto 2) si modifica il comma 2 precisando che le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti del collegio individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti.
Al punto 3), al fine in rafforzare il valore delle determinazioni assunte dal Collegio consultivo tecnico, nonché la loro efficacia conformativa, si modifica il comma 3, stabilendo che,  fermo restando quanto previsto dagli artt. 92 e 96 c.p.c., laddove il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Al punto 4) si interviene sul comma 7, sopprimendo il secondo periodo (il quale prevede che, in mancanza di determinazioni o pareri, ai componenti il Collegio spetta un gettone unico onnicomprensivo) e si provvede ad inserire, ai fini del necessario coordinamento normativo, il riferimento alle linee guida previste dal nuovo comma 8-ter.
Al punto 5) si prevede l’inserimento nell’articolo 6 del nuovo comma 8- bis. In particolare, il comma 8-bis prevede che, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell’opera, nonché all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Infine, si stabilisce che con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio sull’attività dei collegi consultivi tecnici, al quale ciascun Presidente dei detti collegi è tenuto a trasmettere gli atti di nomina e le determinazioni assunte dal collegio entro cinque giorni dall’adozione. Ai componenti dell’osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
La lettera f) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall’articolo 8, comma 1, che prevede che:
–  la consegna dei lavori in via d’urgenza è sempre autorizzata;
– si possa ovviare alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara quando non necessario;
– si possano applicare le riduzioni dei termini per motivi di urgenza per le procedure ordinarie;
-si possano prevedere affidamenti anche nel caso in cui questi non siano stati preventivamente inseriti in programmazione a condizione che si provveda ad aggiornare i documenti programmatori.
La lettera g) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall’articolo 13, comma 1, recante “Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi”.
La lettera h) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall’articolo 21, comma 2, in materia di responsabilità erariale, che prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta, con la precisazione che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Il comma 2 precisa che la proroga sino al 30 giugno 2023 relativa alle previsioni recate dall’articolo 2, comma 1, non operi con riferimento alle disposizioni recate dal comma 4 del medesimo articolo 2 che, seppure limitatamente ad alcuni specifici settori, sino al 31 dicembre 2021 autorizza le stazioni appaltanti ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.

Al comma 3 si specifica che le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.

Art. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) 
1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
2) al comma 2:
2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;”;
2.2. alla lettera b), le parole “di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016” sono sostituite dalle seguenti: “di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
b) all’articolo 2:
1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
c) all’articolo 3:
1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
d) all’articolo 5:
1)al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
2)al comma 2, le parole “su determinazione” sono sostituite dalle seguenti: “su parere”;
e) all’articolo 6:
1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “ciascuna di esse nomini uno o due componenti” sono inserite le seguenti: “, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo,”;
3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione della collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.”;
4) al comma 7, il secondo periodo è soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole “fino a un quarto” sono inserite le seguenti: “e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter”;
5) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell’opera, nonché all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all’Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione.”;
f) all’articolo 8, comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
g) all’articolo 13, comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
h) all’articolo 21, comma 2, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”.2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020.

3. Le modifiche apportate al comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n.76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui invitia presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n.76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.