Il Decreto Semplificazioni 2021 estende le prerogative di semplificazione fino al 30 giugno 2023

A cura di Stefano Usai

22 Giugno 2021
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L’articolo 21 del DL 77/2021 (Decreto Semplificazioni 2021), come già annotato, estende temporalmente – dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 – le opportunità/semplificazioni già del DL 76/2020.

È bene annotare che l’estensione non è assoluta visto che non riguarda la prerogativa di cui al comma 4 dell’articolo 2 del DL 76/2020 espressamente, ed esclusivamente, dedicato agli appalti nel sopra soglia.

Il comma in parola, come noto, consente una sorta di deroga generalizzata al codice dei contratti a vantaggio delle direttive comunitarie per particolari tipologie dell’appalto.

Norma di non facile declinazione pratica (per stessa ammissione dell’ANAC). A tal proposito nel dossier di studi che accompagna il nuovo decreto si legge che il comma 2 dell’articolo 51 precisa che la proroga sino al 30 giugno 2023 relativa alle previsioni recate dall’articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 76 del 2020, “non opera con riferimento alle disposizioni recate dal comma 4 del medesimo articolo 2 che, seppure limitatamente ad alcuni specifici settori, sino al 31 dicembre 2021 autorizza le stazioni appaltanti ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”.

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