Brevi considerazioni sull’obbligatorietà o meno delle procedure derogatorie di cui all’art. 1 del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020

A cura di Annalisa Damele

28 Giugno 2021
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Inquadramento normativo

1. Il d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 120/2020, ha disposto che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura (inclusa l’attività di progettazione) mediante affidamento diretto per importi inferiori a € 75.000 e tramite procedura negoziata senza bando ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 per assegnazioni di importo pari o superiore a € 150.000 e fino alle soglie comunitarie. Il tutto “in deroga all’art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016” (così gli artt. 1, comma 1 e 2, comma 1 del d.l.).

Si è passati, quindi, da un range di quattro modalità procedurali fino ad ora esperibili nel sotto soglia (affidamento diretto, affidamento diretto previa consultazione del mercato, procedura negoziata senza pubblicazione del bando e procedura aperta) ad uno ristretto di due (come si è visto, affidamento diretto e procedura negoziata senza pubblicazione del bando).

La novella, peraltro, non ha efficacia circoscritta soltanto agli affidamenti connessi all’emergenza Covid-19. In effetti, l’art. 1 comma 2 del d.l. ne prevede indiscriminatamente l’applicazione alle “procedure di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione” e l’unico riferimento all’emergenza si rintraccia in sede di esplicitazione degli scopi dell’intervento governativo, che si concretizzano nel “fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché nel fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del Covid-19” (artt. 1, comma 1 e 2, comma 1).

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