Decreto Segretariato Generale Giustizia Amministrativa 28 luglio 2021

Linee guida per lo smaltimento dell’arretrato della Giustizia amministrativa (G.U. 2/8/2021 n. 183)

16 Agosto 2021
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Linee guida per lo smaltimento dell’arretrato della Giustizia amministrativa (G.U. 2/8/2021 n. 183)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI STATO

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, relativa all’ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e, in particolare, l’art. 53-ter di istituzione delle strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate «ufficio per il processo».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2020, n. 251, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa»;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa del 18 gennaio 2013, recante «Disposizioni per assicurare la qualita’, la tempestivita’ e l’efficienza della giustizia amministrativa»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia» e, in particolare, l’art. 17 che disciplina il monitoraggio di impiego degli addetti all’ufficio per il processo e delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell’arretrato, laddove prevede l’adozione di linee guida per lo smaltimento dell’arretrato in tutti gli uffici della giustizia amministrativa, con l’indicazione dei compiti degli uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorita’ nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere;

Ritenuto di individuare una disciplina comune agli uffici per il processo, al fine di armonizzare le attivita’ di detti uffici e renderla piu’ efficiente per il raggiungimento dell’obiettivo di smaltimento dell’arretrato;

Sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 28 luglio 2021;

Decreta:

di adottare le linee guida per lo smaltimento dell’arretrato della giustizia amministrativa, di cui all’allegato 1 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Allegato

 

LINEE GUIDA PER LO SMALTIMENTO DELL’ARRETRATO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sommario: 1. Premessa. – 2. Struttura dell’ufficio per il processo. – 3. Attivita’ dell’ufficio per il processo. – 3.1. Udienze straordinarie. – 4. Monitoraggio delle attivita’ svolta dagli uffici per il processo. – 4.1. Predisposizione degli atti per la rendicontazione sull’attivita’ svolta. – 5. Criteri di fissazione delle pendenze relative ad affari iscritti fino al 31 dicembre 2019. 6. Entrata in vigore.

1. Premessa.

Nel prescrivere misure urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle pubbliche amministrazioni e per l’efficientamento della giustizia, il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 ha previsto, con specifico riferimento alla giustizia amministrativa, un rafforzamento degli uffici per il processo (d’ora in poi, UpP) di otto uffici giudiziari, nei quali maggiore e’ l’arretrato pendente al 31 dicembre 2019, affinche’ agli stessi siano assegnati funzionari amministrativi e assistenti informatici assunti, in due scaglioni con rapporto a tempo determinato di trenta mesi ciascuno, all’esito di una procedura selettiva, bandita dal Segretario generale della giustizia amministrativa con decreto n. 198 del 14 giugno 2021.

Gli uffici giudiziari nei quali e’ rafforzato l’UpP sono indicati dall’art. 12 del citato decreto-legge n. 80 e sono:

sezioni II, III, IV, V, VI e VII del Consiglio di Stato;

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma;

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano;

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto;

Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli;

Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno;

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo;

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania.

Le presenti linee guida, previste dall’art. 17 del decreto-legge n. 80/2021, individuano i principi cardini dell’attivita’ degli UpP istituiti presso tutte le sezioni del Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, nonche’ presso tutti i tribunali amministrativi regionali e relative sezioni staccate e dettano le istruzioni fondamentali per il loro funzionamento.

Esse si applicano a tutti gli UpP istituiti negli uffici giudiziari della giustizia amministrativa – sia quelli ex art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sia quelli «rafforzati» ex art. 12 del decreto-legge n. 80/2021 – essendo tutti chiamati a realizzare l’obiettivo dell’abbattimento dell’arretrato, nei termini indicati nel progetto ricompreso nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR).

L’UpP ex art. 12, del decreto-legge n. 80/2021 non e’, infatti, una struttura diversa da quella introdotta con il decreto-legge n. 168/2016, ma e’ solo «rafforzata» con l’inserimento di nuovo personale amministrativo, assunto a tempo determinato negli uffici giudiziari dove maggiore e’ l’arretrato, rilevato alla data del 31 dicembre 2019.

Ferma restando, dunque, l’autonomia dei presidenti degli uffici giudiziari nell’organizzazione dell’attivita’ giudiziaria le presenti linee guida, in applicazione dell’art. 17, del decreto-legge n. 80/2021, individuano la disciplina base comune a tutti gli UpP, al fine di armonizzarne l’attivita’ e renderla in tal modo piu’ efficiente per il raggiungimento dell’obiettivo dello smaltimento dell’arretrato. Tutti gli uffici giudiziari sono infatti impegnati in vista del raggiungimento di tale traguardo.

2. Struttura dell’Ufficio per il processo.

Negli UpP ex art. 12, del decreto-legge n. 80/2021 sono impiegati esclusivamente i funzionari e gli assistenti assunti ai sensi dell’art. 13 dello stesso decreto; la composizione degli UpP degli uffici giudiziari e’ prevista dall’art. 53-ter, legge n. 186/1982.

In entrambi i casi fanno parte dell’UpP anche gli ammessi al tirocinio formativo a norma dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell’art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. I tirocinanti aggiungono l’attivita’ presso l’UpP a quella svolta con il magistrato tutor, secondo quanto disposto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato (d.P.C.S.) del 17 dicembre 2018, n. 183.

L’UpP e’ una struttura organizzativa interna all’ufficio di segreteria delle sezioni e dipende funzionalmente dal presidente della sezione. E’ diretto dal presidente dell’ufficio giudiziario – per tale intendendosi ai fini delle presenti linee guida anche la sezione interna di un tribunale amministrativo regionale -, che puo’ delegare tale attivita’ ad un magistrato in servizio presso il medesimo ufficio giudiziario.

3. Attivita’ dell’ufficio per il processo.

L’UpP esamina quotidianamente i ricorsi appena depositati al fine di accertare:

a) se sussistano profili che ne rendano immediata la definizione, perche’:

presentano prima facie un vizio in rito, rilevabile d’ufficio dal Collegio;

reiterano questioni affrontate dall’ufficio con giurisprudenza consolidata;

b) se occorra acquisire documentazione istruttoria;

c) se sia necessario disporre l’integrazione del contraddittorio.

Gli adempimenti sub a), b) e c) sono effettuati anche in relazione ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida. In relazione a tali ricorsi l’UpP verifica altresi’ se siano necessari adempimenti connessi a vicende che abbiano determinato la sospensione o l’interruzione del giudizio, per accertare se la causa della sospensione o della interruzione sia ancora attuale.

L’UpP segnala, altresi’, i ricorsi:

per i quali sia possibile la definizione in rito, con provvedimento monocratico o collegiale, nonche’ la necessita’ di disporre la sospensione o l’interruzione del giudizio;

piu’ risalenti nel tempo e per i quali sia stato disposto il rinvio per piu’ di una volta.

L’UpP svolge, inoltre, i seguenti compiti:

a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;

b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali; e) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante anche l’esistenza di eventuali precedenti specifici; la compilazione della scheda puo’ essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia o per anno di iscrizione dell’affare, secondo i criteri fissati dal presidente o suo delegato;

d) assistenza ai magistrati nelle attivita’ preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;

f) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell’arretrato.

Le segnalazioni, da parte dell’UpP, sono effettuate settimanalmente al presidente dell’ufficio giudiziario, il quale fissa i ricorsi piu’ risalenti nel tempo – per i quali non sia stata gia’ individuata una Camera di consiglio o una udienza ordinarie – alle udienze straordinarie di smaltimento dell’arretrato, in occasione delle quali sono decisi anche i ricorsi «seriali».

Onde concorrere al raggiungimento degli obiettivi, intermedi e finali, di smaltimento dell’arretrato e al fine di ricondurre la durata media dei processi agli standard temporali stabiliti dal diritto convenzionale umanitario, presso tutti gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa i ricorsi iscritti fino al 31 dicembre 2019 sono fissati per la trattazione prioritaria, secondo l’ordine cronologico, iniziando da quelli piu’ risalenti, anche in occasione delle predisposizione dei ruoli delle udienze ordinarie, in misura nettamente prevalente rispetto ai ricorsi iscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

I presidenti dispongono che i ricorsi per i quali sia possibile una immediata definizione in rito siano decisi, con sentenza in forma semplificata, in occasione della prima Camera di consiglio o pubblica udienza utile. Al di fuori dei casi previsti dal progetto ricompreso nel PNRR, l’UpP non effettua attivita’ di massimazione delle decisioni dell’ufficio. Non svolgono attivita’ di massimazione gli UpP costituiti presso il Consiglio di Stato.

3.1. Udienze straordinarie.

Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa programma annualmente le udienze straordinarie per trattare i ricorsi di cui all’art. 11, comma 1, dello stesso decreto-legge, in un numero necessario e sufficiente al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la giustizia amministrativa, dal PNRR. Tali udienze straordinarie si aggiungono a quelle straordinarie gia’ previste per lo smaltimento dell’arretrato.

La partecipazione a tutte le udienze straordinarie e’ su base volontaria. Le udienze sono svolte da remoto e non e’ previsto il trattamento di missione.

Le udienze straordinarie sono programmate dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

4. Monitoraggio delle attivita’ svolta dagli uffici del processo.

Al fine di verificare il rispetto del cronoprogramma fissato per garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti con il progetto dell’abbattimento dell’arretrato, ricompreso nel PNRR, in seno alla Segreteria del Segretariato generale della giustizia amministrativa e’ individuata, entro il 1° settembre 2021, una struttura, alla quale sovrintende il Segretario generale della giustizia amministrativa o un magistrato delegato, composta dal personale della Segreteria del predetto Segretario, da funzionari informatici e da funzionari statistici.

La struttura verifica periodicamente, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del decreto-legge n. 80/2021, l’andamento dell’abbattimento dell’arretrato e supporta, ove necessario, l’attivita’ degli UpP, anche con l’elaborazione di bozze di provvedimento relative ai ricorsi da definire con decisione monocratica e con l’indicazione: a) dell’esistenza di eventuali gruppi di ricorsi suscettibili di trattazione congiunta o b) richiedenti, in ragione della loro risalente iscrizione, una rapida iscrizione a ruolo; c) della necessita’ di apportare correzioni alle classificazioni in SIGA.

La struttura elabora con cadenza quadrimestrale le schede relative alle pendenze – da trasmettere ai Capi di tutti gli uffici giudiziari, delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, nonche’ ai dirigenti presso detti uffici giudiziari e sezioni e ai relativi UpP – contenente altresi’ l’indicazione, in relazione a ciascun ufficio giudiziario o sezione, degli obiettivi programmatici da conseguire, in coerenza con quelli assegnati complessivamente alla giustizia amministrativa, e del tempo stimato per raggiungerli.

Il Segretario generale della giustizia amministrativa, entro il mese di ottobre 2021, adotta una circolare esplicativa dell’attivita’ di raccordo tra la struttura istituita preso il Segretariato e tutti gli UpP.

4.1. Predisposizione degli atti per la rendicontazione sull’attivita’ svolta.

Il presidente dell’ufficio giudiziario, entro il 20 gennaio di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio di Stato e al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa il programma di abbattimento dell’arretrato, con la stima delle pendenze e dei ricorsi che si stima di definire entro l’anno e delle eventuali «migliori pratiche» (best practices) poste, o che si intendano porre, in essere.

A decorrere dal mese di gennaio 2023 il presidente dell’ufficio giudiziario acclude al programma di cui al precedente paragrafo anche una relazione consuntiva sull’attuazione del programma nell’anno precedente, indicando le cause degli eventuali scostamenti (in diminuzione) dagli obiettivi programmati.

Per l’anno 2021 la scheda e’ trasmessa al Presidente del Consiglio di Stato entro il 1° novembre 2021.

L’UpP predispone quadrimestralmente gli atti per la rendicontazione sull’attivita’ svolta indicando:

il numero di udienze straordinarie svolte nel semestre;

il numero di affari trattenuti in decisione in ciascuna udienza e complessivamente nel trimestre;

il numero di affari definiti;

il numero di ricorsi pendenti e iscritti fino al 31 dicembre 2019 presso lo specifico ufficio giudiziario;

il differenziale rispetto agli obiettivi, intermedio e finale, stabiliti nel cronoprogramma;

ogni altro dato utile ad evidenziare lo stato di avanzamento dei lavori di smaltimento dell’arretrato.

La rendicontazione e’ trasmessa al Segretariato generale della giustizia amministrativa con cadenza quadrimestrale entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del quadrimestre, al seguente indirizzo PEC: smaltimento.arretrato@giustizia-amministrativa.it

Oltre ai rendiconti periodici, l’ufficio giudiziario fornisce informazioni o rendiconti anche parziali dell’attivita’ svolta a richiesta del Segretariato, entro dieci giorni dalla ricezione della stessa, nonche’ segnala tempestivamente eventuali criticita’ che possano ostacolare il raggiungimento dell’obiettivo programmato.

Il Segretariato generale della giustizia amministrativa e’ responsabile del monitoraggio sui risultati raggiunti da ciascuno degli uffici giudiziari.

Il Segretario generale della giustizia amministrativa, qualora nel corso dell’attivita’ di monitoraggio rilevi, presso un qualunque ufficio giudiziario, uno scostamento notevole tra le statistiche quadrimestrali e il cronoprogramma elaborato per raggiungere gli obiettivi programmati, informa immediatamente il Presidente del Consiglio di Stato e il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa per le iniziative di rispettiva competenza.

5. Entrata in vigore.

Le presenti linee guida entrano in vigore il 9 agosto 2021.

Redazione