Consiglio di Stato: ammissibilità del “bid bond”

27 Agosto 2021
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Nella sentenza n. 5709 del 3 agosto 2021 il Consiglio di Stato accoglie l’appello di una società la cui cauzione era stata ritenuta non valida, dalla stazione appaltante, per la mancata iscrizione, della banca indicata, nel registro dei soggetti autorizzati ad emettere fideiussioni bancarie.

I giudici chiariscono che il soggetto aveva depositato un “bid bond”, che è una garanzia bancaria a “prima domanda”, costituente un contratto da cui deriva un impegno autonomo, a garanzia della serietà dell’offerta, con il quale la stessa banca emittente si impegna nei confronti della stazione appaltante in caso di inadempimento della ditta concorrente, per cui si tratta di una figura che presenta tutte le caratteristiche per costituire una forma di garanzia alternativa al deposito cauzionale.

Inoltre, il bid bond comprende in sé anche l’impegno a prestare la garanzia a copertura della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione del contratto, implicando la garanzia complessiva del “buon fine dell’operazione sottostante”, cioè l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto.

Sulla base di tali considerazioni, i giudici affermano l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 93, comma 3, del d.lgs. 50/2016, in quanto il bid bond è differente, per le caratteristiche sue proprie, dalla fideiussione, potendo eventualmente essere assimilato al deposito cauzionale presso l’istituto bancario, inquadrabile nell’ambito della previsione di cui all’art. 93, comma 2, del d.lgs. 50/2016.

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