Nell’affidamento di incarichi esterni la procura erariale non può invocare criteri presuntivi per dimostrare la sussistenza del “danno ingiusto” procurato all’ente ma deve supportare la propria pretesa con la prova concreta che effettivamente sarebbe stato possibile reperire, all’interno dell’ente, personale interno idoneo a svolgere l’incarico

A cura di Daniele Passigli

10 Settembre 2021
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Breve commento a sentenza n. 97 della sede di Trento della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della regione TAA depositata il 30 agosto 2021

Torniamo, nuovamente, sul tema dell’affidamento di incarichi a professionisti esterni all’organizzazione dell’amministrazione con la finalità di evidenziare che, finalmente, pare che sia in via di superamento la mentalità del sospetto e della responsabilità “formale”: si parla, finalmente, di onere della prova che incombe sulla procura erariale secondo canoni e principi generali in tema di prove e, in particolare, in applicazione dell’articolo 2697 del codice civile che stabilisce che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda“.

Dunque, anche in caso di affidamento di incarico all’esterno spetta alla procura dimostrare che non vi era carenza di personale e, si badi, non di qualunque personale, ma di quello effettivamente idoneo, per qualifica e esperienza, a svolgere in astratto l’incarico che, invece, è stato conferito all’esterno; il che equivale a dire che la procura deve portare in giudizio le prove dei fatti costitutivi dell’elemento dell’ingiustizia del danno (al pari degli altri elementi che connotano il danno: il nesso causale, l’elemento soggettivo, l’entità del danno).

La regola dell’onere probatorio, dunque, non subisce modifiche per effetto della regola generale dell’autosufficienza della pubblica amministrazione: è vero, infatti, che chi conferisce l’incarico ha l’obbligo di assumere un provvedimento con una motivazione specifica, secondo quanto dettato dal comma 6 dell’articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 (o quanto, eventualmente, dettato da norme di settore o da disposizioni regionali o delle province autonome che, comunque, vanno necessariamente ricondotte nell’ambito dei principi desumibili da detto articolo 7: vedi ad esempio C.Conti, sez. centr. contr. legitt., n.4/2011: “La disposizione di cui all’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 si pone con carattere di generalità per tutte le amministrazioni pubbliche, costituendo un ampio genus posto dal legislatore, al quale sono riconducibili tutte le ipotesi normative specifiche dei vari settori della P.A.“).

CONTINUA A LEGGERE…

Daniele Passigli