Agenzia Entrate: trattamento fiscale del partenariato pubblico-privato

PPP – Locazione finanziaria di opera pubblica – Trattamento fiscale

13 Ottobre 2021
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Trattamento ai fini delle imposte indirette di un contratto di partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica

L’Agenzia delle Entrate risponde al quesito posto da un Comune che intende attivare un progetto di partenariato pubblico-privato mediante una proposta di locazione finanziaria di opera pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 187 e 183 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione, il finanziamento nonché la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e la gestione di un centro natatorio, con cessione gratuita, da parte del Comune al soggetto finanziatore, del diritto di superficie sull’area su cui sarà realizzato il centro da costruire, per cui l’ente chiede quale sia il corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte indirette, applicabile a tale trasferimento.

L’Agenzia delle Entrate afferma che invero, la cessione del diritto di superficie non può considerarsi a titolo gratuito, poiché essa si traduce in minori canoni di leasing che il Comune è tenuto a pagare, oltre al fatto che tale cessione viene effettuata “ai fini del perfezionamento della locazione finanziaria

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Essendo quindi l’operazione da considerarsi onerosa, essa rientra in ambito Iva, con applicazione dell’aliquota ordinaria, ed è soggetta ad imposta fissa di registro e alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di euro 200 ciascuna.

Qualora poi sia oggetto di costituzione o cessione anche la proprietà superficiaria sull’immobile strumentale (impianto sportivo), ai fini Iva occorre applicare l’art. 10, n. 8-ter) del Dpr 633/1972 e la cessione sarà soggetta ad imposta fissa di registro, ad imposta catastale nella misura dell’1% e ad imposta ipotecaria nella misura del 3%.

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