Incarico a dipendente di altra amministrazione pubblica per collaudo di appalti pubblici di lavori

Parere Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 981/2021

13 Ottobre 2021
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Parere Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 981/2021

Quesito

L’art. 61 c. 9 del DL 112/2008 conv. in L. 133/2008 dispone che “Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. […].” La giurisprudenza costituzionale e contabile evidenzia il duplice obiettivo perseguito dalla disposizione dell’art. 61, c. 9, del DL n.112/2008, di riduzione della spesa pubblica e di redistribuzione perequativa delle risorse per il trattamento accessorio di dipendenti pubblici.
La norma trova applicazione anche nei confronti degli enti locali, con la destinazione del 50% del compenso spettante al dipendente per l’incarico di collaudo ricevuto da terzi “ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente” (Corte conti, Sez. riun., delib. n. 58/2010; MEF – Dipartimento RGS, circolare, n. 2/2010). Per quanto sopra, questa Amministrazione chiede: a) se sia possibile richiedere al dipendente pubblico a cui si intende affidare l’incarico un ribasso sull’importo della tariffa di cui al DM 17/06/2016; b) nel caso di risposta affermativa al quesito a), se il calcolo della trattenuta del 50% da versare all’Ente di appartenenza deve essere calcolato sull’importo spettante ai sensi della tariffa professionale oppure sull’importo pattuito nel contratto di incarico stipulato tra stazione appaltante e collaudatore di altra amministrazione pubblica.

Risposta

In riferimento alla questione sottoposta, si rileva che il collaudo costituisce un procedimento obbligatorio ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs n. 50/2016, necessario ai fini della accettazione dell’opera o lavoro pubblici da parte della stazione appaltante. In generale si ricorda che sussistono diverse prassi in uso per la configurazione dell’attività di collaudo da parte di dipendenti di altre amministrazioni, sia come incarico professionale sia come servizio tecnico; in ogni caso una trattativa sul corrispettivo appare sempre possibile in ottemperanza ai principi di cui all’art. 1 della L.241/1990. Riguardo all’affidamento a dipendenti di altre amministrazioni si ritiene preferibile la configurazione di incarico professionale ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.
Ciò trova conferma nell’interpello n. 289/2019 dell’Agenzia delle entrate, in cui l’Agenzia ricorda che l’incarico di collaudo conferito ad un dipendente di altre pubbliche amministrazioni ricade nella previsione di cui all’art. 53 del D.Lgs 165/2001, a mente del quale gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso (art. 53 co.6). Inoltre le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio “che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati” (art. 53 co.2). Ciò posto, relativamente al primo quesito nulla osta alla richiesta di un ribasso. Infatti il corrispettivo, da porre a base di offerta per l’incarico da affidare, è costituito dal compenso determinato applicando le tabelle del DM 17/06/2016 soggetto a ribasso, e dalle spese ed oneri accessori non soggette a ribasso.
Al suddetto corrispettivo si applicherà lo sconto percentuale unico offerto sul compenso. Relativamente al secondo quesito, la riduzione del 50%, prevista dall’art. 61 comma 9 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 convertito con L. 6 agosto 2008 n.13 e richiamato espressamente dall’art. 102 co 6 D. Lgs n. 50/2016, trova applicazione al compenso pattuito eventualmente ribassato.

Redazione