La condanna per reati estinti giustifica l’esclusione dall’Elenco degli OIV

14 Ottobre 2021
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L’esclusione dall’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del 2 dicembre 2016 della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica, è legittima se indirizzata a soggetti che abbiano riportato condanne penali per reati estinti.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. I, nel parere dell’11 ottobre 2021, n. 1575.

Secondo la Sezione i destinatari di sentenze penali definitive di condanna, anche a seguito di patteggiamento, non possono essere iscritti nell’Elenco in discorso, a prescindere dalla natura del reato commesso.

Ciò in quanto le mansioni specifiche degli OIV, incentrate sul controllo del corretto funzionamento delle PA e utilizzo delle risorse pubbliche nonché sul contrasto a fenomeni di corruzione, devono essere adempiuti da soggetti aspiranti “controllori” in maniera puntuale e veritiera. Alla luce di ciò, i magistrati di Palazzo Spada non ritengono applicabile al procedimento di iscrizione nell’Elenco Nazionale le disposizioni del Codice dei contratti pubblici che non impongono l’esclusione qualora il reato sia dichiarato estinto dopo la condanna: proprio perché trattasi di stringenti funzioni di controllo che attengono al funzionamento e all’attività delle PA, è ragionevole imporre requisiti più stringenti per l’accesso alla carica.

Inoltre, anche volendo accedere alla tesi secondo cui il requisito di partecipazione sussiste a fronte di un reato estinto, occorre comunque attendere la dichiarazione del giudice penale di estinzione del reato.

Redazione