Sull’obbligo della programmazione degli acquisti
(art. 21 del Codice dei contratti pubblici)
Come evidenziato dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 5561 del 27 luglio 2021, “non sussiste una giurisprudenza consolidata sull’efficacia della programmazione degli acquisti e dunque sulle conseguenze dell’assenza della medesima; è però indubbio che l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 ne enuclea una portata obbligatoria, con un’evidente finalità di pianificazione e di trasparenza”.
Una conclusione a cui Consiglio di Stato è pervenuto per dirimere una interessante controversia in tema di frazionamento artificioso di un appalto di servizi.
Documenti collegati
-
Consiglio di Stato sez. V 27/7/2021, n.5561
Contratti pubblici – Frazionamento artificioso dell’appalto – Procedure “spezzettate” – Incoerenza con la programmazione – Illegittimità
Per approfondire la tematica
![]() |
Corso on-line in diretta
LA PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI |
© RIPRODUZIONE RISERVATA