In tema di principio di autoresponsabilità dell’appaltatore che partecipa alle competizioni

A cura di Giacomo Giuseppe Verde e Stefano Usai

21 Ottobre 2021
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A cura di Giacomo Giuseppe Verde e Stefano Usai

Nota a margine della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 6 ottobre 2021, n. 6651

Il contenzioso nasce dall’espletamento di una gara aperta per l’aggiudicazione di un servizio di fonia. Nell’ambito di tale procedura i concorrenti compilano dei moduli facsimile di offerta che però contengono un errore, consistente nell’inversione del numero di tablet da offrire obbligatoriamente rispetto alle prescrizioni del capitolato tecnico di gara.

Prima dell’aggiudicazione, avvedutasi dell’errore nel modulo, la stazione appaltante decide di riformulare l’offerta prodotta dall’operatore caduto in errore, mantenendo il prezzo unitario dei tablet dalla stessa indicati (quelli base e quelli top), ma invertendone le quantità, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato tecnico.

In questo modo, il prezzo totale offerto dall’operatore in questione, evidentemente, è cambiato salendo da euro 410.249,36 a euro 437.005,76. In conseguenza della variazione del punteggio economico, la gara è stata aggiudicata all’operatore controinteressato.

In primo grado

Nel ricorso in primo grado, con il quale viene impugnata l’aggiudicazione della gara, l’operatore caduto in errore lamenta l’illegittimità della riformulazione dell’offerta da parte della stazione appaltante, sostenendo di averla redatta sulla base dello schema fornito dalla stessa  e modulata in relazione a tale numero di tablet e, dunque, anche i relativi prezzi unitari (distinti con riferimento ai  tablet base ed ai tablet top).

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Redazione