Il responsabile del procedimento può rifiutare l’incarico?

A cura di Stefano Usai

16 Novembre 2021
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
margine di una “questione” da weekend, (ri)torna in considerazione – anche alla luce di un modificato contesto in cui si inseriscono le tante norme emergenziali (si pensi alla necessità di realizzare il “grande” piano di ripresa economica del Recovery Fund) -, la questione del responsabile del procedimento e della sua (o meno) possibilità di “rimbalzare” (rifiutare) l’incarico.

Querelle sempre attuale, non solo quella della possibilità (in realtà impossibilità salvo limitatissime situazioni di cui si dirà più avanti) di rifiutare l’ordine di servizio (perché in questo si sostanzia l’assegnazione di procedimenti amministrativi) ma anche la questione relativa alla “scomposizione” di compiti istruttori e, quindi, alla pretesa di scomporre la (conseguente) responsabilità.

Per intendersi, è possibile distinguere un responsabile dell’istruttoria come soggetto distinto dal responsabile del procedimento?

E’, quest’ultima, questione che si ripete nella “prassi operativa” degli enti in cui si prova a legittimare situazioni “spurie” come “collaboratore della pratica“, “responsabile dell’istruttoria” come a segnare un distinguo (per gli effetti/conseguenze correlate alla responsabilità) rispetto alla canonica figura (e ruolo) del responsabile del procedimento.

CONTINUA A LEGGERE….

Stefano Usai

Tag