Ancora sul rapporto tra gare regionali e procedure Consip

A cura di Annalisa Damele

23 Novembre 2021
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Commento breve alla decisione del Consiglio di Stato, Sez. III, 16.11.2021, n. 7617

a) La pronuncia di primo grado: sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. I, 4.03.2021, n. 82.

Il ricorso di primo grado è stato proposto dall’aggiudicatario del lotto 1 (Valle d’Aosta e Piemonte) della gara Consip per l’affidamento dei servizi di pulizia per le aziende sanitarie avverso gli atti della gara centralizzata regionale indetta da S.C.R. Piemonte avente ad oggetto l’affidamento del medesimo servizio.

Il T.A.R. ha respinto l’impugnativa sulla scorta della prevalenza delle gare regionali rispetto a quelle Consip e rilevando che:

·”il legislatore non ha escluso, anzi ha regolato, la contestuale attivazione sia a livello centrale che a livello regionale di aggregazione degli acquisti, sicché non si può ritenere impedito alla centrale regionale di acquisiti di attivarsi al fine di ripristinare il regime ordinario di appalto di forniture e servizi, anche dopo che sia avviata una gara Consip“;

·”in ogni caso la giurisprudenza ha affermato la prevalenza del sistema centralizzato regionale di appalto, anche quanto la gara Consip sia stata aggiudicata e sia già stata stipulata la relativa convenzione quadro”;

·“in tale ipotesi l’analisi del vantaggio economico finanziario risulta effettuata in via presuntiva dal legislatore, che ha attribuito un ruolo cedevole agli appalti Consip rispetto a quelli delle centrali di committenza regionali“.

In conclusione il Giudice di prime cure ha precisato che a S.C.R. Piemonte non era inibito bandire e tantomeno aggiudicare una gara centralizzata con oggetto coincidente con quello di una procedura Consip già bandita, né era obbligata a comparare le condizioni contrattuali ed economiche dei propri affidamenti con il benchmark delle condizioni della omologa convenzione quadro Consip.

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Annalisa Damele