La Plenaria fa il punto sulla responsabilità precontrattuale della PA: brevi note sulla sentenza A.P. n.21/2021

A cura di Alessandro Massari

6 Dicembre 2021
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 novembre 2021, n. 21 (pur non definitivamente pronunciando sull’appello), ha affermato il seguente principio di diritto: «nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa».

Il caso controverso riguarda la revoca dell’aggiudicazione (inizialmente disposta a favore della ditta Alfa) adottata dall’amministrazione in esecuzione della pronuncia di annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento conclusivo.

L’annullamento è stato pronunciato su ricorso dell’unico altro concorrente (Beta), partecipante alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese, inizialmente escluso dal Comune per avere fatto svolgere dalla sola capogruppo il sopralluogo sui luoghi di esecuzione dell’appalto e la visione della documentazione di gara. L’esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima, tra l’altro, perché nessun obbligo in questo senso era ricavabile dal bando di gara, giudicato invece ambiguo sul punto.

Su questa base la sentenza di primo grado del giudizio risarcitorio per responsabilità precontrattuale ha considerato l’amministrazione passibile di tale addebito per l’«erronea formulazione delle regole del bando», sufficiente ad integrare una «violazione del dovere di correttezza e buona fede», fonte dell’«ingiusto sacrificio dell’affidamento ingenerato nella ricorrente quale aggiudicataria della gara annullata in via giurisdizionale».

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Alessandro Massari