Nell’affidamento diretto mediato o “comparativo” non si applica di regola un criterio di aggiudicazione in senso tecnico

A cura di Alessandro Massari

15 Dicembre 2021
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Interessante la pronuncia del TAR Campania – Salerno, sez.II, del 13.12.2021 n. 2725, in materia di procedure sotto soglia e affidamento diretto.

Si conferma anzitutto la possibilità (già pacificamente affermata da altri TAR, dall’ANAC e dal MIMS) di avviare procedure ordinarie infra soglia, “non essendo precluso alla stazione appaltante il potere di procedere, sotto soglia, con il ricorso a procedure comparative, né tanto meno alle procedure ordinarie (come confermato dall’art. 36, co. 9 D.Lgs.n.50/2016, tuttora vigente e applicabile“.

Il collegio campano afferma in generale che “la disciplina transitoria introdotta nel contesto della legislazione emergenziale anti Sars-Covid 2 dall’art.1, L. n.120/2020 (rif. art.36, co.2, lett. a) consente, fino al 30.6.2023 (per effetto della ulteriore modifica apportata con l’art.51 della L.n.108/2021), per servizi e forniture fino alla soglia di euro 139.000,00 di procedere tramite affidamento diretto, senza dunque rituale procedimento di gara (e dunque anche senza fare ricorso alla procedura negoziata, che è pur sempre un procedimento di selezione tramite gara), e senza l’onere della previa consultazione di almeno tre operatori economici, come sarebbe dovuto in base alla disciplina previgente per gli affidamenti ultra 40.000,00 euro (rif. art.36, co.2, lett. b) D.Lgs.n.50/2016 nella versione ante novella)”.

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Alessandro Massari