Nell’affidamento diretto mediato il RUP può scegliere discrezionalmente chi far competere

A cura di Stefano Usai

21 Dicembre 2021
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La recente sentenza del giudice campano (TAR), della sezione di Salerno n. 2725/2021, conferma, da un lato, la semplicità delle procedure “semplificate” e che la differenza tra gli affidamenti diretti (puro o mediato) e le procedure negoziate è determinata dalla struttura/intensità dell’istruttoria che il RUP è tenuto a presidiare.

Mentre, nel caso di procedure negoziate, la struttura della procedura/procedimento è definita dal codice e da questa il RUP non si può discostare.

Affidamenti diretti e attività istruttoria del RUP

Nel caso dell’affidamento diretto l’istruttoria risulta “svincolata” da complicanze fin dal momento della scelta di (eventuali) operatori/preventivi/offerte da far competere (da “mediare”).

Ogni tentativo di complicarne l’approccio, come già detto in passato, rende l’assegnazione diretta, pur nella sua forma “mediata/temperata”, se non impraticabile, molto complessa.

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Stefano Usai