Relazione tecnica al DL Sostegni ter

31 Gennaio 2022
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Estratto

Art.29 – Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

L’attuale fase congiunturale è caratterizzata da un significativo aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e dell’energia nonché da un’elevata incertezza circa la loro futura evoluzione.

L’elevato livello dei prezzi registrato nel 2021, così come le forti variazioni registrate in avvio di nuovo anno, si riflettono sui prezzari utilizzati dalle stazioni appaltanti per stabilire gli importi da mettere a gara per la realizzazione delle opere pubbliche. Questo scenario ha riflessi significativi sia per la realizzazione delle opere pubbliche in corso sia per quelle che verranno messe a gara nei prossimi mesi, incluse quelle del PNRR.

Per proteggere la realizzazione del PNRR e di altre opere, comprese quelle commissariate, contro i rischi derivanti dal descritto scenario, la presente disposizione ha previsto l’inserimento obbligatorio, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi unitamente ad un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dei singoli materiali da costruzione.

Il meccanismo di cui al comma 1, lett. b), riferito ai prezzi dei soli materiali più rilevanti (che in media incidono sul costo complessivo dell’opera  per circa un terzo) e da applicare per tutti i contratti pubblici di cui al comma 1, a prescindere dal valore dell’appalto, prevede che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, siano valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’ottanta per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

I commi da 2 a 6, introducendo disposizioni di carattere ordinamentale finalizzate alla definizione delle modalità di rilevazione delle variazioni dei prezzi unitamente a quelle relative alla procedura per la verifica ed il riconoscimento della compensazione da parte della stazione appaltante, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allo scopo di dare copertura agli oneri potenzialmente derivanti dall’applicazione del meccanismo di compensazione di cui al comma 1, lett b), il comma 7 stabilisce che le stazioni appaltanti possono utilizzare le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché le eventuali ulteriori somme a loro disposizione per lo stesso intervento, nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata. Le previsioni del comma 7, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per il medesimo scopo, ai sensi del comma 8, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b), del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76.

Ai sensi del comma 9, le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore  del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell’adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al  Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76.

Ai sensi del comma 10, il sopramenzionato Fondo è incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Tali risorse sono interamente destinate alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b) per le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Al comma 11 viene previsto che, nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nonché nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti pubblici, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo. Le previsioni del comma 11, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 12 e 13 definiscono le modalità assicurare l’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e introducono una modifica all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.  Atteso il loro carattere ordinamentale, gli stessi non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.