Verifica di progettazione ex art. 26 del Codice dei contratti pubblici

A cura di Beatrice Armeli

30 Marzo 2022
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Logo Servizi tecnici 300 2Parere in funzione consultiva ANAC n. 7 del 9 marzo 2022

A seguito di una richiesta di parere sulla questione relativa all’attività di verifica della progettazione, l’Autorità si esprime con l’atto in oggetto, ricordando anzitutto le previsioni normative contenute nel Codice dei contratti pubblici.

Segnatamente, ai sensi dell’art. 23, comma 9, d.lgs. 50/2016, in relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il RUP stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 26. Quest’ultimo, al comma 1, a sua volta prescrive che la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.

A riguardo, l’ANAC richiama la Relazione Illustrativa che accompagna il Codice, la quale, in sostanza, ha chiarito che la predetta verifica consiste in un’attività tecnico-amministrativa, la cui istruttoria concerne tutti i livelli progettuali, a prescindere da chi ne ha curato la progettazione. Essa può essere affidata all’interno o all’esterno della stazione appaltante e la relativa disciplina di dettaglio -solo riassunta nella norma codicistica- è contenuta negli artt. 45, 52, 53 e 54 d.P.R. 207/2010.

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Beatrice Armeli