Contratti di lavori pubblici: è nulla la clausola che subordina il pagamento delle spettanze dell’appaltatore all’effettiva erogazione dei fondi da parte del soggetto terzo finanziatore. (sentenza n. 808/2021 Corte appello Napoli – quinta sezione civile)

A cura dell’Avv. Almarinda Scasserra

6 Aprile 2022
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A cura dell’Avv. Almarinda Scasserra

La Corte di Appello di Napoli – sezione quinta civile ( già Prima sezione Civile bis) con sentenza n. 808 del 09/02/2021, depositata in data 05/03/2021,  – in accoglimento dell’impugnativa proposta da un’impresa edile avverso la sentenza n. 127/2017 del Tribunale di Benevento (già Tribunale di Ariano Irpino)   –  ha dichiarato nulla la clausola contrattuale con la quale l’Ente appaltante subordina il pagamento delle spettanze dovute all’appaltatore all’effettivo accredito dei fondi da parte del soggetto terzo finanziatore  (Regione Campania).

Il Collegio giudicante ha infatti affermato che una clausola siffatta è contraria alla previsione di cui all’art. 133 D.lgs n. 163/2006 in quanto contrasta con i predefiniti termini di pagamento stabiliti dal regolamento in materia di LL.PP. ed in particolare con quelli sanciti dagli artt. 29 e 30 D.M. 145/2000.

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Redazione