Legalità negli appalti del PNRR – appendice di aggiornamento. Controlli ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016: metodologia a tendere

A cura di Giuseppe Barone, Avvocato – Legale Appalti c/o Centrale di Committenza nazionale INVITALIA

2 Maggio 2022
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Logo PNRR 300 bluSi rinvia al precedente approfondimento dello stesso autore “Legalità negli appalti del PNRR”, in Appalti e Contratti del 14/4/2022.

È stata pubblicata la Relazione sull’attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) nel primo semestre del 2021, che, ai sensi dell’articolo 109 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), viene semestralmente presentata al Parlamento dal Ministro dell’Interno.

Il documento, analogamente a quanto già fatto dalla Comunicazione recante “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR” pubblicata dalla UIF in data 11 aprile 2022, segna un simbolico passaggio di testimone dai rischi connessi ai tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio l’emergenza sanitaria da COVID-19 ai nuovi rischi che originano dagli ingenti flussi di denaro immessi in circolazione dal PNRR.

Dunque, è massima l’attenzione rivolta ai presidi di legalità a salvaguardia delle regole di impresa e di mercato, nonché dei processi decisionali delle amministrazioni e degli enti locali e che unitamente ad una mirata azione giudiziaria possono efficacemente difendere i fondi del PNRR.

Il capitolo 10 della predetta Relazione è dedicato in via esclusiva alla tematica degli appalti pubblici. Da sempre un settore strategico per l’economia nazionale che ha catalizzato gli interessi della criminalità organizzata e, specularmente, l’attività della DIA. Difatti, nella DIA stessa è incardinato l’Osservatorio Centrale Appalti Pubblici (O.C.A.P.), la cui finalità è quella di realizzare e mantenere un efficace equilibrio tra il penetrante ed esaustivo monitoraggio e controllo degli affidamenti delle opere pubbliche, da un lato, e il tempestivo impiego delle risorse (in quanto anche il ritardato sfruttamento, seppure “sano”, delle risorse stesse potrebbe vanificare il rilancio economico del Paese), dall’altro. S

i ricorda, al riguardo, che il PNRR è un programma performance based, non di spesa, e pertanto è condizionato al rispetto delle milestone e al conseguimento dei target entro le scadenze temporali previste, pena la perdita del finanziamento assegnato.

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