Parità di genere, PNRR 2: ulteriori modifiche al codice appalti

Articolo 34 del DL 30/04/2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

2 Maggio 2022
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pari opportunitaL’articolo 34 del DL 30/04/2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, introduce variazioni agli articoli 93 comma 7 e 95 comma 13 del codice appalti, in tema di parità di genere.

La disposizione si è resa necessaria per armonizzare la disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici all’introduzione del sistema della certificazione della parità di genere, conferendo allo stesso effettività, in coerenza con lo specifico obiettivo di PNRR.

Le modifiche agli articoli del codice dei contratti pubblici sono in vigore dal 1° maggio 2022

Di seguito il testo dell’articolo 34:

ART. 34 – (Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 93, comma 7, le parole “decreto legislativo n. 231/2001” sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,”;

b) all’articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.

Garanzie per la partecipazione alle procedure di gara

La lettera a), in particolare va a modificare il comma 7 dell’art. 93, concernente le garanzie per la partecipazione alle procedure di gara, inserendo quale ulteriore ipotesi di riduzione della cd. “garanzia provvisoria” (cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente, nella misura del 2 % del prezzo base indicato nel bando o nell’avviso) il possesso della certificazione della parità di genere.

In tal modo si conferisce operatività alla documentazione in questione, disciplinata a livello generale nell’art. 46-bis inserito nel d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) dalla l. 5 novembre 2021, n. 162, valorizzandone altresì la finalità “certificativa”, appunto, dell’avvenuta adozione da parte dell’impresa di politiche tese al raggiungimento della parità di genere.

In pratica, nei contratti relativi a servizi e forniture è riconosciuta la riduzione del 30 % della garanzia provvisoria anche agli operatori economici in possesso di tale certificazione della parità di genere, che vengono pertanto equiparati alle altre categorie già ivi contemplate dalla norma, ovvero quelli in possesso del rating di legalità e del rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Disciplina dei criteri di aggiudicazione

La lettera b) impatta invece sulla disciplina dei criteri di aggiudicazione degli appalti, declinati all’art. 95 del medesimo Codice dei contratti pubblici.

Il comma 13, sostituito dall’art. 49, comma 1 bis, lett. b), introdotto in sede di conversione del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, ad opera della l. 19 dicembre 2019, n. 157, prevede la possibilità di introdurre nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte.

La modifica va ad incidere sull’ultimo periodo della norma, relativo ai casi in cui tale vantaggio si traduce in un maggior punteggio per l’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero.

Con essa si estende tale premialità anche ai casi di offerte di operatori economici che dimostrino l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della già ricordata certificazione di cui all’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006.

QUI IL TESTO COMPLETO DEL DL 30 aprile 2022, n.36
Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
(GU Serie Generale n.100 del 30-04-2022)

Stefano Salvi

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