Procedure emergenziali e procedure eccezionali, l’ANAC aiuta a distinguerle

A cura di Stefano Usai

3 Maggio 2022
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Meritano una attenta considerazione alcune recenti delibere dell’ANAC (in particolare nn. 78 e 184) formalizzate a seguito di indagine sull’attività contrattuale di importanti stazioni appaltanti.

Sulle stesse, prescindendo ed astraendo dalle questioni specifiche che non è opportuno trattare, è possibile esprimere alcune considerazioni anche per evitare letture non corrette.

In relazione alla delibera n. 184/2022, l’ANAC contesta non l’applicazione del DL “semplificazioni” senza motivazioni (DL 76/2020) ma, più in dettaglio, l’applicazione di alcune fattispecie che con le semplificazioni, appunto, non hanno nessun rapporto.

Ci si riferisce, in particolare, alle fattispecie declinate nell’articolo 2, comma 3 e 4 del DL che la stessa autorità, in specie in relazione alla fattispecie di cui al comma 4, ha definito anche di non facile comprensione.

Circa le ipotesi in parola – che nulla hanno a che vedere con l’impianto generale del decreto che introduce un generale regime derogatorio prevedendo delle opzioni procedurali in grado di consentire (almeno in teoria) una più tempestiva aggiudicazione e, conseguentemente, un immediato avvio dell’esecuzione del contratto -, bene si è espresso lo stesso studio effettuato dagli uffici legislativi delle Camera che nella delibera, appunto, viene richiamato.

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Stefano Usai