Delibera ANAC 11 maggio 2022, n. 227

Indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica adottate in Cina e della situazione bellica in Ucraina sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito di contratti pubblici

19 Maggio 2022
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contrattiLock-down in Cina e guerra in Ucraina, niente penali per causa di forza maggiore

Il lock-down adottato in Cina per il Covid e l’invasione dell’Ucraina vanno considerati cause di forza maggiore, estranee al controllo dei fornitori. Pertanto, nei casi in cui è oggettivamente impossibile adempiere alla fornitura dei beni come da contratto, le amministrazioni possono valutare la sospensione del contratto, e anche escludere l’applicabilità delle penali o della risoluzione contrattuale.

La richiesta del settore Telecomunicazioni

E’ quanto ha precisato Anac con la Delibera N.227 dell’11 maggio 2022, dando risposta alla richiesta di alcuni grandi fornitori delle telecomunicazioni, impossibilitati ad ottemperare agli obblighi di fornitura di materiale informatico nell’ambito di contratti pubblici, data l’interruzione della filiera di materie prime e di semilavorati.

Ad incidere, in particolare, la chiusura del centro cinese di Shenzen, e al venir meno del gas neon, utilizzato per alimentare i laser nei chip dei computer.

Di fronte all’impossibilità temporanea di eseguire la prestazione per cause di forza maggiore, Anac indica l’esclusione delle penali o della risoluzione contrattuale, ma chiede al fornitore di adempiere agli obblighi stabiliti da apposite clausole contrattuali, o applicabili in virtù del principio di buona fede contrattuale.

Le indicazione dell’Anac

Per garantire in futuro la corretta gestione di situazioni analoghe e scongiurare il rischio di contenzioso, Anac raccomanda alle stazioni appaltanti di inserire nei nuovi contratti clausole elaborate ad hoc per la disciplina di forza maggiore, nonché di valutare l’opportunità di integrare i contratti in corso di validità con tali clausole.

L’Autorità suggerisce, inoltre, di disciplinare contrattualmente la possibile sospensione dei termini per la durata dell’evento e la possibile rinegoziazione delle condizioni contrattuali e di risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta.

Documenti collegati

  • Deliberazione A.N.AC. 11/5/2022 n. 227
    Indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica adottate in Cina e della situazione bellica in Ucraina sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito di contratti pubblici

Redazione