In house e aggregazioni societarie: commento a Corte di Giustizia C-719/20 12 maggio 2022

A cura di Federico Smerchinich

24 Maggio 2022
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Il 12.05.2022, la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata nel caso C-719/2022 sulla questione posta dal Consiglio di Stato in merito alla compatibilità europea di un procedimento di aggregazione societaria, attraverso il quale un servizio, inizialmente affidato ad una Società in house, venga poi gestito dal soggetto aggiudicatario della gara per l’aggregazione.

A cura di Federico Smerchinich

Tale decisione della Corte UE è stata oggetto di alcuni commenti ed interpretazioni, i quali, tuttavia, non tengono conto di certi elementi propri della fattispecie in esame.

Per comprendere appieno la portata della decisione della Corte UE è necessario fare una ricostruzione meticolosa dei fatti che hanno portato alla rimessione del Consiglio di Stato, così da mettere in luce le incongruenze della sentenza del giudice comunitario.

In origine, sin dal 2005, ACAM era il soggetto, totalmente pubblico e partecipato da tutti comuni dello spezzino, affidatario fino al 2028 dell’esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio della Provincia di La Spezia, poi divenuta Ente d’ambito competente per l’affidamento e la vigilanza sull’esecuzione del servizio grazie all’art. 24 della L.R. 7.4.2015, n. 12. Con tale norma, è stata sottratta ai Comuni, a favore della Provincia, la competenza a disporre dei futuri affidamenti all’esito di procedure di gara successive al 17.12.2015, quando è entrata in vigore la legge predetta (art. 24 comma 3 L.R. n. 12/2015).

Nel corso del tempo, ACAM è entrata in difficoltà economiche e gestionali, decidendo nel 2017 di bandire un avviso pubblico per l’individuazione di un operatore economico per l’attuazione della procedura trasparente di aggregazione societaria ed industriale di ACAM ai sensi dell’art. 3 bis comma 2 bis d.l. n. 138/2011, introdotti dall’art. 1 commi 609, 611 e 612 della l. n. 190/2014.

Entrando nei dettagli della procedura bandita, bisogna osservare che tale avviso era volto a indire una gara a doppio oggetto per individuare il soggetto, socio privato, che, non solo avesse potuto acquisire le partecipazioni di capitale in ACAM, ma altresì avesse dimostrato la capacità industriale di produrre e realizzare un piano di ottimizzazione per rimediare alle criticità della gestione del servizio prima eseguito da ACAM.

Non a caso, sfogliando gli atti di gara si trova la richiesta di predisposizione un piano di ottimizzazione volto a superare le criticità del servizio, nonché tutta una serie di elementi del piano industriale che devono necessariamente essere presi a riferimento nella presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati.

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Redazione