Ancora sul RUP, senza poteri dirigenziali, e sulla questione del riparto di competenze (rispetto al dirigente/responsabile del servizio)
Autore: Stefano UsaiLa recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, n. 3638/2022) ritorna sulla questione delle competenze del RUP e da qui il rinnovato dibattito sul “riparto” di competenze tra il RUP (non dirigente/responsabile del servizio e quindi senza poteri a valenza esterna) ed il dirigente/responsabile del servizio.
Ora, non v’è dubbio che la posizione della prassi (ANAC e MIMS) e della giurisprudenza è ferma (a torto o a ragione) nel ritenere, secondo un disegno consapevole del legislatore, il RUP il centro del procedimento amministrativo contrattuale e della procedura di aggiudicazione (ma anche della fase civilistica dell’esecuzione del contratto). Pertanto, affermare che il RUP sia un attore “non protagonista”, uno di passaggio, è una affermazione non corretta (che fà solo del male).
Centralità, del resto, che è stata ribadita con i recenti provvedimenti semplificazione (DL 76/2020 e DL 77/2021) e, non a caso, in ipotesi di ritardata aggiudicazione è al RUP che detti provvedimenti (a torto o a ragione) fanno riferimento (ovviamente se al RUP è imputabile il ritardo).
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