IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 80 del 2022.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 15 luglio 2022
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17
MAGGIO 2022, N. 50
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre
dell'anno 2022 la spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni
corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici»;
il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Fermo restando il valore soglia dell'ISEE previsto dalle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, per il primo trimestre dell'anno 2022, in caso
di ottenimento di un'attestazione ISEE resa nel corso del medesimo
anno 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali per
elettricita' e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli
aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a
decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno
precedente. Le somme gia' fatturate eccedenti quelle dovute sulla
base dell'applicazione del citato bonus sono oggetto di automatica
compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima
fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso
automatico da eseguire entro tre mesi dall'emissione della fattura
medesima.
2-bis. Al fine di informare i cittadini sulle modalita' per
l'attribuzione dei bonus sociali per elettricita' e gas, l'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente definisce una specifica
comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici,
prevedendo anche l'indicazione dei recapiti telefonici a cui i
consumatori possono rivolgersi.
2-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, entro il 31
ottobre 2022 e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali l'importo di 116 milioni di euro. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo
58, comma 4-bis .».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Misure per l'approvvigionamento di energia
elettrica dei clienti finali in regime di maggior tutela). - 1. Al
fine di favorire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica a
vantaggio dei clienti finali in regime di maggior tutela, entro il
termine previsto dall'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, la societa' Acquirente unico Spa, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, svolge il servizio di approvvigionamento
utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati
dell'energia elettrica.
Art. 1-ter (Azzeramento degli oneri generali di sistema nel
settore elettrico per il terzo trimestre 2022). - 1. Per ridurre gli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad
annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote
relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico
applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in
bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5
kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre
dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema
applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW,
anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di
illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi
accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a
complessivi 1.915 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali in due quote di importo
pari, rispettivamente, a 1.000 milioni di euro entro il 30 settembre
2022 e a 915 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.
Art. 1-quater (Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel
settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022). - 1. In
deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato
alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui
all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e
settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota d'imposta del valore
aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al
primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati,
l'aliquota d'IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza
derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi
riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e
settembre 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati
in 480,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58, comma 4-bis.
3. Al fine di contenere, per il terzo trimestre dell'anno 2022,
gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale,
fatto salvo quanto disposto dal comma 5, l'ARERA mantiene inalterate
le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore
del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 292
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
58, comma 4-bis. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.
5. Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell'anno
2022, l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto
stabilito dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di
sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240
milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di
consumo fino a 5.000 metri cubi annui.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 240
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
58, comma 4-bis. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51,»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di credito
d'imposta» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo
le parole: «n. 21 del 2022,» sono inserite le seguenti: «convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,»;
al comma 3, dopo le parole: «n. 21 del 2022,» sono inserite le
seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del
2022,»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari,
sotto forma di credito d'imposta, di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l'impresa destinataria del
contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di
energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si
riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro
sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il
credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una
comunicazione nella quale e' riportato il calcolo dell'incremento di
costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione
spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. L'ARERA, entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, definisce il contenuto della
predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza
da parte del venditore.
3-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Indennita' per i lavoratori a tempo parziale
ciclico verticale). - 1. Per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di
aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale
ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente
lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non
inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che,
alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di
lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento
pensionistico, e' attribuita un'indennita' una tantum pari a 550
euro. L'indennita' puo' essere riconosciuta solo una volta in
corrispondenza del medesimo lavoratore.
2. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. L'indennita' e' erogata dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa
complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati
di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti di concessione dell'indennita'.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre
2021, n. 234».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «testo unico delle accise approvato con»
sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al»;
al comma 4, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «dai commi 1 e 2»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto di
passeggeri con autobus, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 1
milione di euro a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto
di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.
6-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di attuazione del comma 6-bis anche al fine del rispetto
del limite di spesa ivi previsto.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1
milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
misure in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di
passeggeri con autobus».
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per
l'esercizio della pesca). - 1. Al fine di mitigare gli effetti
economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo
del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le
disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
applicano, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle
spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo
trimestre solare dell'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».
All'articolo 4:
al comma 1, capoverso Art. 15.1, comma 2, dopo le parole:
«dell'8 gennaio 2022» e' inserito il seguente segno d'interpunzione:
«,».
All'articolo 5:
al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «a carico della
finanza pubblica» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 2, dopo le parole: «dalla legge 29 novembre 2007, n.
222,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'intesa con la
regione interessata,»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di cui al
comma 1, anche al fine di riqualificare i siti in cui si trovano
impianti di rigassificazione non piu' funzionanti, di ridurre
l'occupazione di terreno e di favorire il risanamento urbano, per gli
interventi di bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione
dell'area denominata "Zona falcata" di Messina, e' stanziato un
contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 8 milioni di
euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024.
All'assegnazione del contributo di cui al primo periodo si provvede a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, mediante deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con la
quale e' individuato altresi' il soggetto attuatore degli interventi
di cui al presente comma»;
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «terzo periodo» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, le parole: «dalla soluzione tecnica di
collegamento» sono sostituite dalle seguenti: «della soluzione
tecnica per il collegamento», le parole: «da un cronoprogramma di»
sono sostituite dalle seguenti: «del cronoprogramma della» e le
parole: «, nonche' da una descrizione» sono sostituite dalle
seguenti: «nonche' della descrizione»;
al comma 8, primo periodo, le parole: «un fondo pari a» sono
sostituite dalle seguenti: «un fondo con la dotazione di»;
al comma 10, lettera e), le parole: «62 comma 5» sono
sostituite dalle seguenti: «62, comma 5»;
al comma 12, le parole: «di cui ai commi, 9» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 9», le parole: «di cui al» sono
sostituite dalle seguenti: «, di cui all'allegato 1 al» e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli atti e i provvedimenti
relativi al procedimento unico di cui al comma 2 sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente. In caso di impugnazione si applicano gli articoli 119 e
125 del citato codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010»;
dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
«13-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,
costituiscono interventi strategici di pubblica utilita',
indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate all'incremento
della capacita' di rigassificazione nazionale mediante terminali di
rigassificazione esistenti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, purche' non comportino un
aumento dell'estensione dell'area marina su cui insiste il
manufatto»;
al comma 14, dopo le parole: «quanto a 30 milioni» sono
inserite le seguenti: «di euro», dopo le parole: «dal 2024 al 2026»
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo le parole:
«dal 2027 al 2043», ovunque ricorrono, e' inserito il seguente segno
d'interpunzione: «,» e le parole: «n. 307 e quanto a» sono sostituite
dalle seguenti: «n. 307, e, quanto a».
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas
naturale). - 1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli
approvvigionamenti, il Gestore dei servizi energetici (GSE), anche
tramite accordi con societa' partecipate direttamente o
indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con
la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare
un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di
gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva
vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari
a 4.000 milioni di euro.
2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma
1 e' disciplinato con decreto del Ministero della transizione
ecologica, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, da adottare entro il 15 luglio 2022.
3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e
al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti
da effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza di cui
al comma 1 e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei
limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1.
4. Per la finalita' di cui al comma 1 e' disposto il
trasferimento al GSE, a titolo di prestito infruttifero, delle
risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3, da
restituire entro il 20 dicembre 2022. Tale prestito puo' essere
erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel
medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente
capitolo di spesa.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte
in conto residui, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
All'articolo 6:
al comma 1, lettera a), numero 2), alinea, le parole: «al comma
8, dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente:» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 8:
2.1) alla lettera a), le parole: "3 MWh" sono sostituite
dalle seguenti: "8 MWh";
2.2) alla lettera c-ter), dopo le parole: "esclusivamente per
gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra," sono inserite
le seguenti: "e per gli impianti di produzione di biometano,";
2.3) dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente:»;
al comma 2, dopo le parole: «dei progetti di impianti» sono
inserite le seguenti: «di produzione»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, dopo le parole: "derivazione idroelettrica" sono
inserite le seguenti: "e di coltivazione di risorse geotermiche".
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della
transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con le regioni
e gli enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in
materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.
2-quater. I titolari di concessioni di impianti alimentati da
fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono
tenuti a corrispondere annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2023,
un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di
energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione;
le risorse derivanti dal contributo sono finalizzate alla
realizzazione di progetti e interventi per lo sviluppo sociale,
economico e produttivo dei comuni nei cui territori si trovano le
aree oggetto di concessione.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i
Presidenti delle regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma
2-quater.
2-sexies. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 4, lettera
f), della legge 23 agosto 2004, n. 239, non si applicano agli
impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche.
2-septies. Al fine di semplificare le procedure relative a
interventi per mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con
moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 chilowatt
picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilita' di strutture
turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente
l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture,
purche' le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano
soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
possono essere realizzati con le modalita' previste dal comma 1
dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».
All'articolo 7:
al comma 2, secondo periodo, le parole: «Se la decisione del
Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Se il
Consiglio dei ministri»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il
proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione
di cui al comma 3, puo' richiedere la dichiarazione di pubblica
utilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle
aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere
connesse".
3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "cave o lotti" sono inserite le
seguenti: "o porzioni".
3-quater. All'articolo 20, comma 8, lettera c), del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", o le porzioni di cave e miniere non suscettibili
di ulteriore sfruttamento".
3-quinquies. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "cave dismesse" sono inserite le
seguenti: "o in esercizio"».
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Proroga dell'efficacia temporale del permesso di
costruire). - 1. Al comma 2 dell'articolo 15 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal quarto
periodo," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli
interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, il termine per l'inizio dei lavori e' fissato in tre anni dal
rilascio del titolo"».
All'articolo 9:
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta
comunque esclusa la possibilita' di realizzare gli impianti nelle
aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».
All'articolo 10:
al comma 1:
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) all'articolo 23:
1) al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le
seguenti:
"g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione
paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
g-ter) l'atto del competente soprintendente del Ministero
della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse
archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
2) al comma 2, le parole: "alle lettere da a) a e)" sono
sostituite dalle seguenti: "al comma 1";
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza
di VIA l'autorita' competente verifica la completezza della
documentazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del
presente articolo, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui
all'articolo 32, comma 1, nonche' l'avvenuto pagamento del contributo
dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti
incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente la
documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un
termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il
termine assegnato il proponente non depositi la documentazione
integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da
effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel termine di
quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta,
l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita'
competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al
presente comma sono perentori";
alla lettera c), dopo le parole: «all'articolo 25, comma 5,»
sono inserite le seguenti: «al secondo periodo, dopo le parole: "su
istanza del proponente" sono inserite le seguenti: "corredata di una
relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri
in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali
modifiche, anche progettuali, intervenute" ed»;
dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) all'articolo 27, comma 7, secondo periodo, dopo le
parole: "Contestualmente puo' chiedere al proponente" sono inserite
le seguenti: ", anche sulla base di quanto indicato dalla competente
direzione generale del Ministero della cultura,"»;
alla lettera d), le parole: «Parte Seconda, il punto 4) e'
soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «parte seconda:
1) al punto 2):
1.1) dopo le parole: "impianti eolici per la produzione di
energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore
a 30 MW" sono aggiunte le seguenti: ", calcolata sulla base del solo
progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o
progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo
centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i
quali sia gia' in corso una valutazione di impatto ambientale o sia
gia' stato rilasciato un provvedimento di compatibilita' ambientale";
1.2) dopo le parole: "impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a
10 MW" sono aggiunte le seguenti: ", calcolata sulla base del solo
progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o
progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo
centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i
quali sia gia' in corso una valutazione di impatto ambientale o sia
gia' stato rilasciato un provvedimento di compatibilita' ambientale";
2) il punto 4) e' soppresso».
All'articolo 11:
al comma 1, capoverso 4-septiesdecies, quarto periodo, le
parole: «e' applicabile, anche» sono sostituite dalle seguenti: «e'
applicabile anche»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, secondo periodo, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "si
applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici" sono inserite
le seguenti: "e alle relative opere connesse"»;
alla rubrica, le parole: «asset esistenti» sono sostituite
dalle seguenti: «di infrastrutture esistenti per il trasporto di
energia elettrica».
All'articolo 12:
al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, le parole:
«Con la medesima comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Con
le medesime comunicazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e forniscono i dati necessari per effettuare il confronto
rispetto alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e
ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili
nonche' i risultati del controllo delle emissioni ai fini degli
accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006».
All'articolo 13:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «3 aprile 2006, n. 152» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alle lettere d) ed e), dopo le parole: «comma 4-bis» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle
seguenti: «non devono derivare»;
al comma 6, le parole: «ogni singolo intervento» sono
sostituite dalle seguenti: «ciascun intervento».
All'articolo 14:
al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), le parole: «a favore
dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma
2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono
sostituite dalle seguenti: «a favore di soggetti diversi dai
consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera
a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri
1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura
comunicati all'Agenzia delle entrate prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo
restando il limite massimo delle cessioni di cui all'articolo 121,
comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
1-ter. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, le
parole: "dell'articolo 142" sono sostituite dalle seguenti: "degli
articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142";
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole:
"dell'articolo 142" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli
136, comma 1, lettere c) e d), e 142"».
Al capo I del titolo I, dopo l'articolo 14 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 14-bis (Conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi
pesanti per trasporto merci). - 1. All'articolo 29-bis, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "a titolo
sperimentale," sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere" e le
parole: "fino al 31 dicembre 2022," sono soppresse».
All'articolo 15:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «Federazione Russia» sono
sostituite dalle seguenti: «Federazione russa», le parole: «SACE
S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la societa' SACE S.p.A.», la
parola: «previste» e' sostituita dalla seguente: «previsti» e la
parola: «supportare» e' sostituita dalla seguente: «sostenere»;
al secondo periodo, le parole: «sia limitata» sono sostituite
dalle seguenti: «e' limitata» e le parole: «siano ad esse
riconducibili» sono sostituite dalle seguenti: «sono conseguenza di
tali circostanze»;
al comma 5:
alla lettera c), numero 1), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e per imprese ad alto consumo energetico che
gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico
nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51»;
alla lettera e), le parole: «in conformita' della» sono
sostituite alle seguenti: «in conformita' alla»;
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013»;
al comma 7, terzo periodo, le parole: «da SACE S.p.A.» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.»;
al comma 9, alinea, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.» e le parole: «di SACE S.p.A.»
sono sostituite dalle seguenti: «della SACE S.p.A.»;
al comma 10, le parole: «di SACE S.p.A.» sono sostituite dalle
seguenti: «della SACE S.p.A.» e le parole: «da SACE S.p.A.» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.»;
al comma 11:
al primo e al secondo periodo, le parole: «SACE S.p.A.» sono
sostituite dalle seguenti: «La SACE S.p.A.»;
al terzo periodo, le parole: «a SACE S.p.A.» sono sostituite
dalle seguenti: «alla SACE S.p.A.»;
al comma 12:
al primo periodo, le parole: «a SACE S.p.A.» sono sostituite
dalle seguenti: «alla SACE S.p.A.»;
al secondo periodo, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite
dalle seguenti: «La SACE S.p.A.»;
al comma 13, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle
seguenti: «La SACE S.p.A.» e le parole: «massimo di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «massimo di»;
dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
«13-bis. In considerazione delle eccezionali criticita'
riguardanti le condizioni di approvvigionamento verificatesi presso
la ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa) e del rilevante impatto
produttivo e occupazionale delle aree industriali e portuali
collegate, anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e medie
imprese insediate al loro interno, e' istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico, entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo di
coordinamento finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la
prosecuzione dell'attivita' dell'azienda, salvaguardando i livelli
occupazionali e il mantenimento della produzione. Al Tavolo di cui al
presente comma partecipano il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e
delle finanze nonche' i rappresentanti dell'azienda. La
partecipazione alle riunioni del Tavolo non da' diritto alla
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza o altri
emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione della disposizione di
cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica»;
dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente:
«14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51, le parole: "ai sensi delle disposizioni, in quanto
compatibili, e" sono soppresse e dopo le parole: "nei limiti delle
risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40" sono inserite le seguenti: ", alle condizioni previste
dai vigenti quadri temporanei adottati dalla Commissione europea e
dalla normativa nazionale ad essi conforme"»;
alla rubrica, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla societa' SACE S.p.A.».
Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Disposizioni urgenti in materia di liquidita'). -
1. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri
contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidita', anche
temporanee, all'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del
pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: "difficolta', concede"
sono aggiunte le seguenti: "per ciascuna richiesta";
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso
in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta,
siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione puo' essere
concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di
obiettiva difficolta'";
b) al comma 3:
1) all'alinea, le parole: "cinque rate" sono sostituite
dalle seguenti: "otto rate";
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) il carico non puo' essere nuovamente rateizzato";
3) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
"3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno
o piu' carichi non preclude al debitore la possibilita' di ottenere,
ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del
pagamento di carichi diversi da quelli per i quali e' intervenuta la
decadenza".
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di
accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione
presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa
a seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2,
il carico puo' essere nuovamente rateizzato se, alla data di
presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data
sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di
rateazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del
presente articolo.
Art. 15-ter (Garanzie per le esigenze di liquidita' connesse
allo stoccaggio del gas naturale). - 1. Al fine di sopperire alle
esigenze di liquidita' riconducibili all'aumento del prezzo delle
materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione
delle catene di approvvigionamento, le garanzie di cui all'articolo
15 si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas
naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal
medesimo articolo e in conformita' alla normativa europea in materia
di aiuti di Stato.».
All'articolo 16:
al comma 1, capoverso 55-bis, numero 1), dopo le parole: «a
titolo esemplificativo» e' inserito il seguente segno
d'interpunzione: «,» e la parola: «forme» e' sostituita dalla
seguente: «fonti».
All'articolo 17:
al comma 1, lettera a):
al numero 1), le parole: «l'occupazione,» sono sostituite
dalle seguenti: «l'occupazione»;
al numero 2), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle
seguenti: «dai seguenti», le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.» e le parole: «disciplinate, in
conformita' con la» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinati, in
conformita' alla»;
alla rubrica, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla SACE S.p.A.».
All'articolo 18:
al comma 5, primo periodo, le parole: «sul sito internet
istituzionale del Ministero del decreto medesimo» sono sostituite
dalle seguenti: «del decreto medesimo nel sito internet istituzionale
del Ministero dello sviluppo economico».
Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-bis (Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di
prima lavorazione e di utilizzazione finale del legno nazionale) - 1.
Gli accordi di foresta disciplinati dall'articolo 3, commi da
4-quinquies.1 a 4-quinquies.4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
si applicano anche alle imprese forestali iscritte negli albi
regionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 29 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 12 maggio 2020, nonche' alle aziende di prima
lavorazione e alle imprese utilizzatrici finali dei prodotti della
filiera del legno, quali le imprese operanti nel settore della
bioedilizia e i produttori finali di manufatti in legno e di
imballaggi e finiture lignei.
Art. 18-ter (Proroga di disposizioni in tema di
approvvigionamento di materie prime critiche). - 1. All'articolo 30,
comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "31
luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».
All'articolo 20:
al comma 1, le parole: «come da dichiarazione» sono sostituite
dalle seguenti: «, attestato mediante dichiarazione» e le parole:
«decreto del Presidente della Repubblica», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica»;
al comma 2, le parole: «a ISMEA» sono sostituite dalle
seguenti: «all'ISMEA»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo
dell'imprenditorialita' agricola giovanile, attraverso la
salvaguardia del diritto di prelazione agraria sui terreni demaniali
o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o dei
beni del patrimonio indisponibile appartenenti a enti pubblici,
territoriali o non territoriali, compresi i terreni golenali, che
siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, l'articolo
6, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e'
sostituito dal seguente:
"4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui
all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla
scadenza di cui al comma 4 del presente articolo abbiano manifestato
interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani
imprenditori agricoli, di eta' compresa tra diciotto e quaranta anni,
l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato
nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralita' di
richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone
base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi"»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Disposizioni in materia di utilizzazione agricola dei terreni
demaniali e patrimoniali indisponibili».
Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 20 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 20-bis (Disposizione in materia di prelazione, per
favorire la continuita' aziendale delle imprese agricole). - 1.
All'articolo 14, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590,
dopo le parole: "Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) o" sono inserite le seguenti: ", con esclusivo
riferimento alla prelazione dei confinanti,".
Art. 20-ter (Disposizioni in materia di compensazione dei
crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica
amministrazione). - 1. Al comma 1 dell'articolo 28-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia
di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione
a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: "forniture" sono inserite
le seguenti: ", prestazioni professionali";
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le
disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme
contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione
successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31
dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui e' richiesta la
compensazione";
c) al secondo periodo, le parole: "A tal fine" sono sostituite
dalle seguenti: "Ai fini di cui al primo periodo,".
2. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, e' abrogato».
All'articolo 22:
al comma 1, le parole: «da adottare» sono sostituite dalle
seguenti: «, da adottare» e le parole: «del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «del presente decreto,»;
alla rubrica, dopo le parole: «Credito d'imposta» sono inserite
le seguenti: «per la».
All'articolo 23:
al comma 1, dopo le parole: «funzionamento delle sale
cinematografiche» sono inserite le seguenti: «, se esercite da grandi
imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da
piccole o medie imprese»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per gli
anni 2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma
1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, e' riconosciuto, in favore
delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60 per
cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di
nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione
e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale
cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il
rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori
delle sale.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, cessa di avere efficacia
la riduzione del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
numero 2), punto i., del decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo n. 303 del 14 luglio 2017.
1-quater. Al fine di sostenere la ripresa delle sale
cinematografiche, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di
iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere
audiovisive, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1-quinquies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, le parole: "fino all'importo massimo di 800.000
euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino
all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta".
1-sexies. La disposizione di cui al comma 1-quinquies si
applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa
autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del
settore audiovisivo».
Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Completamento del progetto di risanamento e di
riconversione delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia
ai fini dell'accelerazione della produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, del rilancio delle attivita' imprenditoriali,
della salvaguardia dei livelli occupazionali e del sostegno dei
programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale). - 1. Al fine
di accelerare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
connessa al progetto di risanamento e di riconversione delle centrali
a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a
Civitavecchia, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione
ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza e nell'ambito degli importanti progetti di comune
interesse europeo (IPCEI) per la transizione ecologica del Paese,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e' convocato, presso il Ministero
dello sviluppo economico, un comitato di coordinamento finalizzato a
individuare soluzioni per il rilancio delle attivita'
imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per
il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale
delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia, con la
partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli
operatori economici nonche' di rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero della transizione
ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e del Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La partecipazione alle riunioni del comitato di cui al comma
1 non da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita',
gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
All'articolo 25:
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «dal personale» sono sostituite
dalle seguenti: «da personale»;
al terzo periodo, le parole: «30 marzo 2021, n. 165» sono
sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165».
Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Disposizioni per favorire la partecipazione a
manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia). -
1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che,
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni
fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui
al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, e' rilasciato un buono del valore di 10.000
euro.
2. Il buono di cui al comma 1 ha validita' fino al 30 novembre
2022 e puo' essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario
per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per
la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.
3. Il buono di cui al comma 1 e' rilasciato dal Ministero dello
sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle
domande e nei limiti delle risorse di cui al comma 10, previa
presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica,
attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero
dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto attuatore di cui al
comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma
3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta
elettronica certificata valido e funzionante nonche' le coordinate di
un conto corrente bancario a se' intestato. Ciascun richiedente
fornisce, altresi', le necessarie dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile
nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:
a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di
essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o
piu' delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di
cui al comma 1;
c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e
investimenti per la partecipazione a una o piu' delle manifestazioni
fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;
d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla
legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative;
f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le
medesime finalita' di cui al presente articolo;
g) di essere a conoscenza delle finalita' del buono nonche'
delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo
utilizzo.
5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3
e 4, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto
attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di
cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica
certificata comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.
6. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono
presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di
rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti
per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali
di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile e' pari
al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente
sostenuti dai soggetti beneficiari ed e' comunque contenuto entro il
limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di
rimborso e' allegata copia del buono e delle fatture attestanti le
spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi
costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di
cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta
documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al
beneficiario non e' erogato alcun rimborso.
7. Il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto
attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso
delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle
stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal
beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.
8. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo
economico possono essere adottate ulteriori disposizioni per
l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonche' la
predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3
possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house
dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel
limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi
stanziamenti.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei
limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
della pesca e dell'acquacoltura.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata
la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si
provvede, quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di
cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 18, comma 1,
del presente decreto».
All'articolo 26:
al comma 1, quarto periodo, le parole: «dell'articolo 106,
comma, 1, lettera a), del» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti
pubblici, di cui al» e dopo le parole: «primo periodo, del» e'
inserita la seguente: «medesimo»;
al comma 4:
alla lettera a), dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51,» e le parole: «corredata da attestazione» sono
sostituite dalle seguenti: «corredata di attestazione»;
alla lettera b), dopo le parole: «n. 21 del 2022» sono
inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 51 del 2022,», le parole: «secondo le modalita' previste di cui
all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita'
previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di cui all'articolo» e le parole: «corredata
da attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «corredata di
attestazione»;
al comma 5, lettera a), dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,»
sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51,»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e' autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2022 per i lavori relativi al tratto
viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale n. 36. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione
di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190»;
al comma 7:
all'alinea:
al primo periodo, le parole: «e' istituto» sono sostituite
dalle seguenti: «, e' istituito»;
al terzo periodo, le parole: «al quinto periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 7-bis», le parole:
«integralmente finanziati» sono sostituite dalle seguenti:
«integralmente finanziati,», le parole: «relativi al Piano» sono
sostituite dalle seguenti: «, relativi al Piano» e le parole: «e
quelli in relazione ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «, e
quelli in relazione ai quali»;
al quarto periodo, le parole: «precedente periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;
al primo capoverso:
all'alinea, le parole: «Con uno o piu' decreti» sono
sostituite dalle seguenti: «7-bis. Con uno o piu' decreti» e dopo le
parole: «di accesso al Fondo» sono inserite le seguenti: «di cui al
comma 7»;
alla lettera e) sono premesse le seguenti parole:
«determinazione delle»;
alla lettera f), le parole: «di cui al presente comma» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7»;
al secondo capoverso, le parole: «Per gli interventi degli enti
locali» sono sostituite dalle seguenti: «7-ter. Per gli interventi
degli enti locali», le parole: «precedente periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 7-bis», le parole: «al primo periodo del
presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 7» e dopo
le parole: «degli interventi medesimi» e' inserito il seguente segno
d'interpunzione: «,»;
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «previsti
dall'accordo quadro» e' inserito il seguente segno d'interpunzione:
«,»;
al comma 11, dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51,»;
al comma 12:
al primo periodo, le parole: «di ANAS S.p.A.» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al
capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo
n. 50 del 2016, limitatamente alle attivita' previste nel citato capo
I e qualora non applichino i prezzari regionali,»;
al secondo periodo, le parole: «da ANAS S.p.A.» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'ANAS S.p.A.»;
dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai
sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208»;
al comma 13, le parole: «in spesa» sono sostituite dalle
seguenti: «alla spesa».
Dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Disposizioni in materia di gare per l'affidamento
di servizi sostitutivi di mensa). - 1. Per le procedure per le quali
i bandi o gli avvisi con cui e' indetta la procedura di scelta del
contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto nonche', in caso di
contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le
procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, non siano stati
ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una
riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa
finalizzata a garantire una maggiore funzionalita' del sistema anche
attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso
gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi
convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applica l'articolo 144,
comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al quale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "in misura comunque non
superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti" sono
soppresse;
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura
non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto.
Tale sconto incondizionato remunera altresi' ogni eventuale servizio
aggiuntivo offerto agli esercenti"».
L'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di
lavori). - 1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonche' dei
carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della
grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari di cui
all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro
economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di
approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente
decreto e in relazione al quale risultino gia' espletate le procedure
di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre
2023, utilizzando il prezzario di riferimento piu' aggiornato.
2. Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come
rideterminato ai sensi del comma 1, e' sottoposto all'approvazione
del concedente ed e' considerato nell'ambito del rapporto
concessorio, in conformita' alle delibere adottate dall'autorita' di
regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In ogni
caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro
economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla
determinazione della remunerazione del capitale investito netto ne'
rilevano ai fini della durata della concessione.
3. Al fine di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo
svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella citta' di Taranto
nel 2026, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2022 e 3,5
milioni di euro per l'anno 2023 in favore della regione Puglia per il
completamento della fase di progettazione degli interventi per la
realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il
comune di Massafra e il comune di Taranto, a valere sulle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalita'
attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al
presente comma, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai
fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano
di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2021-2027, di cui e' titolare la regione Puglia, ed e'
indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, fermo
restando che la progettazione dell'intervento deve assicurare che il
suo completamento sia coerente con lo svolgimento dell'evento di cui
al primo periodo».
All'articolo 28:
al comma 1, capoverso Art. 14-bis:
al comma 1, la parola: «stipula» e' sostituita dalla seguente:
«stipulazione», le parole: «e' riconosciuto» sono sostituite dalle
seguenti: «e' attribuito» e le parole: «per gli anni 2022-2028» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2022 al 2025»;
al comma 4:
alla lettera b), le parole: «dal cronoprogramma» sono
sostituite dalle seguenti: «del cronoprogramma»;
alla lettera e), la parola: «stipula» e' sostituita dalla
seguente: «stipulazione»;
al comma 6, alinea, le parole: «parametri inferiori» sono
sostituite dalle seguenti: «valori inferiori»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «e il raggiungimento» sono
sostituite dalle seguenti: «e l'accertamento del raggiungimento»;
al secondo periodo, le parole: «iscritti alle discipline»
sono sostituite dalle seguenti: «iscritti ai corsi nelle discipline»,
le parole: «alla rispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «la
rispondenza» e le parole: «all'innalzamento» sono sostituite dalle
seguenti: «l'innalzamento»;
al comma 2, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «dal comma 1,»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di rafforzare l'attivita' di valutazione dei
progetti di ricerca, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 2:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di
valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca di cui all'articolo 20, ai fini della nomina degli
stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione dei progetti
di ricerca istituita presso il Ministero dell'universita' e della
ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis";
2) alla lettera c) sono premesse le seguenti parole: «se
previsto dai rispettivi bandi,»;
b) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
"Art. 21-bis (Struttura tecnica di valutazione dei progetti
di ricerca). - 1. Al fine di promuovere il coordinamento delle
attivita' di ricerca delle universita', degli enti pubblici di
ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la
sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema
economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi
strategici della ricerca e dell'innovazione nonche' agli obiettivi di
politica economica di crescita della produttivita' e della
competitivita' del Paese, e' istituita, presso il Ministero
dell'universita' e della ricerca, una struttura tecnica di missione
di livello dirigenziale generale, denominata 'Struttura tecnica di
valutazione dei progetti di ricerca'.
2. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di
ricerca di cui al comma 1, in aggiunta alle funzioni di coordinamento
di cui al medesimo comma 1, svolge le seguenti funzioni:
a) valuta l'impatto dell'attivita' di ricerca, tenendo
conto dei risultati dell'attivita' dell'ANVUR, al fine di
incrementare l'economicita', l'efficacia e l'efficienza del
finanziamento pubblico nel settore nonche' di attrarre finanziamenti
del settore privato;
b) nomina i componenti dei comitati di valutazione
nell'ambito degli elenchi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera
b);
c) coadiuva il Comitato di cui all'articolo 21, assicurando
l'avvalimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 21;
d) se previsto dai rispettivi bandi e a eccezione dei casi
di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), provvede allo
svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei
progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati,
previo accordo o convenzione con essi".
2-ter. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di
ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n.
240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, in aggiunta
alla dotazione organica del Ministero dell'universita' e della
ricerca, e' costituita da un numero complessivo di quaranta unita' di
personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello
generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e
trentasei unita' appartenenti alla III area funzionale, posizione
economica F1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza non
anteriore al 1° settembre 2022, il contingente di personale di cui al
primo periodo del presente comma tramite l'avvio di procedure
concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti
graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche
presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo
1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per
l'attuazione delle disposizioni del primo periodo sono autorizzate,
per l'anno 2022, la spesa di euro 100.000 per l'espletamento delle
procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, la
spesa di euro 541.000 annui per il funzionamento della Struttura
tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Per l'assunzione
delle unita' di personale previste al medesimo primo periodo e'
altresi' autorizzata la spesa di euro 774.434 per l'anno 2022 e di
euro 2.323.301 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo, pari a euro
1.415.434 per l'anno 2022 e a euro 2.864.301 annui a decorrere
dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 6
dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti l'articolazione degli uffici e i compiti della Struttura
tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Restano in ogni caso
ferme le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca
previste dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, nn. 164 e 165.
2-quater. Al fine di consentire la valutazione dei progetti
presentati nell'ambito dei bandi relativi ai Progetti di rilevante
interesse nazionale (PRIN) nel rispetto degli obiettivi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza, il numero massimo dei
componenti dei comitati di valutazione e dei revisori esterni e'
stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unita' per ciascun bando.
Nelle more dell'istituzione della Struttura tecnica di valutazione
dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30
dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente
articolo, la nomina dei componenti dei comitati di valutazione, che
procedono all'individuazione dei revisori esterni, e' effettuata dal
Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui
all'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010, ed e' disposta
con provvedimento della competente direzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca. I componenti dei comitati di
valutazione e i revisori esterni nominati ai sensi del secondo
periodo possono essere confermati nell'incarico anche in altri bandi
relativi ai PRIN. E' fatta salva la possibilita' di sostituzione nei
casi di incompatibilita' o, comunque, in ogni altro caso di
necessita'. La determinazione dei compensi dei soggetti di cui al
primo periodo e' calcolata nel limite massimo di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca n. 229 dell'11 febbraio
2022, con oneri a carico del Fondo per la valutazione e la
valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma
550, della citata legge n. 178 del 2020, come incrementato
dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
per quanto non gia' previsto dal decreto del direttore generale della
ricerca del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 104 del 2
febbraio 2022. Le disposizioni del presente comma si applicano, in
deroga alle previsioni contenute nei bandi, anche alle procedure di
valutazione per le quali non sono stati nominati, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni.
2-quinquies. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
886, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero dell'economia
e delle finanze e' autorizzato, nei limiti della vigente dotazione
organica, a procedere allo scorrimento, fino al numero massimo di
dodici unita', della vigente graduatoria del concorso per titoli ed
esame orale per la copertura di venti posti di funzionario
amministrativo contabile, terza area funzionale, per il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, uffici di Roma, di cui al
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84
del 22 ottobre 2021. Al fine di ridurre i tempi per la selezione del
personale dirigenziale delle agenzie fiscali attraverso procedura
concorsuale pubblica per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 1,
comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' per il
reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze nelle procedure concorsuali
per titoli ed esami bandite dal medesimo Ministero nel triennio
2021-2023, comprese le procedure in cui non sia stata ancora svolta
la prova orale alla data di entrata in vigore del presente decreto,
la valutazione dei titoli, ferma restando la predeterminazione dei
relativi criteri, puo' essere effettuata solo nei riguardi dei
candidati che hanno superato la prova scritta e prima dello
svolgimento delle prove orali, in deroga alle disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo
periodo, pari a euro 304.114 per l'anno 2022 e a euro 608.227 annui a
decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Patti territoriali
dell'alta formazione per le imprese nonche' disposizioni in materia
di valutazione dei progetti di ricerca e di reclutamento di personale
del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali».
All'articolo 29:
al comma 1, le parole: «o rincari» sono sostituite dalle
seguenti: «o dai rincari».
All'articolo 30:
al comma 1, primo periodo, le parole: «e 14-bis,» sono
sostituite dalle seguenti: «, e 14-bis».
Nell capo III del titolo I, dopo l'articolo 30 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 30-bis (Semplificazioni in materia di telecomunicazioni).
- 1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono
applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al
comma 1 del presente articolo risultino gia' realizzate su beni
immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura
privatistica";
2) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36," le parole: "ove
previsto," sono sostituite dalle seguenti: "ove ne sia previsto
l'intervento,";
b) all'articolo 47, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui
al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad
autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31";
c) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, dopo le parole:
"dei beni immobili" sono inserite le seguenti: "o di diritti reali
sugli stessi" e le parole: "puo' esperirsi" sono sostituite dalle
seguenti: "l'operatore puo' esperire";
d) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: "emana il
decreto d'imposizione della servitu'" sono inserite le seguenti:
"entro quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di
installazione o di manutenzione di reti di comunicazione
elettronica"».
Alla rubrica del titolo II, la parola: «accoglienza» e'
sostituita dalle seguenti: «di accoglienza».
All'articolo 31:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei datori di
lavoro» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 4, dopo la parola: «convertito» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, dopo le parole: «commi da 1 a 4» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 32:
al comma 1, primo periodo, le parole: «e reddito personale»
sono sostituite dalle seguenti: «, e di reddito personale» e le
parole: «di previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti:
«della previdenza sociale»;
al comma 4, le parole: «e ogni altra» sono sostituite dalle
seguenti: «e da ogni altra»;
al comma 7, dopo le parole: «commi da 1 a 6» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 8, secondo periodo, le parole: «e sono valutate come
al» sono sostituite dalle seguenti: «e sono valutate con il punteggio
previsto al»;
al comma 11:
al primo periodo, dopo le parole: «del presente decreto e»
sono inserite le seguenti: «che sono»;
al secondo periodo, le parole: «e non essere» sono sostituite
dalle seguenti: «e non devono essere»;
al comma 13, primo periodo, le parole: «che, nel 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «, che, nel 2021,»;
al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «nel 2021» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «nel 2021» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 18:
al primo periodo, dopo le parole: «Ai nuclei» e' inserita
la seguente: «familiari» e le parole: «di cui decreto-legge» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto-legge»;
al secondo periodo, le parole: «nei nuclei» sono sostituite
dalle seguenti: «ai nuclei»;
al comma 19, le parole: «L'indennita'» sono sostituite dalle
seguenti: «Le indennita'» e la parola: «concorre» e' sostituita dalla
seguente: «concorrono»;
al comma 21, dopo le parole: «commi da 8 a 18» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,».
Dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Indennita' per il personale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro). - 1. Al fine di dare riconoscimento
all'impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro
sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per
l'attuazione delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e' attribuita, per l'anno 2022,
un'indennita' una tantum nelle misure e secondo i criteri da
stabilire con decreto del direttore del medesimo Ispettorato
nazionale del lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative e nei limiti delle risorse di
cui al secondo periodo. A tale fine i fondi per le risorse decentrate
del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di
risultato del personale dirigenziale dell'Ispettorato nazionale del
lavoro sono incrementati, rispettivamente, di euro 10.455.680 e di
euro 781.783 per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,
pari a euro 11.237.463 per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
Dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente:
«Art. 33-bis (Proroga dell'indennita' per i lavoratori delle
aree di crisi industriale complessa). - 1. All'articolo 1, comma
251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31
dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2022".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,
pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 34:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «da ANPAL Servizi Spa» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla societa' ANPAL Servizi Spa,» e dopo
le parole: «dal 1° giugno 2022» e' inserito il seguente segno
d'interpunzione: «,»;
al secondo periodo, le parole: «tra ANPAL» sono sostituite
dalle seguenti: «tra l'ANPAL»;
al comma 2, le parole: «quantificati in non oltre» sono
sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di»;
al comma 3, terzo periodo, le parole: «ad ANPAL» sono
sostituite dalle seguenti: «all'ANPAL».
Dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Modifica all'articolo 4, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26). - 1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' inserito il seguente:
"9-ter. Le offerte di lavoro congrue di cui al presente
decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 7 del
presente articolo direttamente dai datori di lavoro privati.
L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei
beneficiari di cui al medesimo comma 7 e' comunicata dal datore di
lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio,
anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono definite le modalita' di comunicazione e di verifica della
mancata accettazione dell'offerta congrua"».
All'articolo 35:
al comma 1, primo periodo, le parole: «del caro energia» sono
sostituite dalle seguenti: «del rincaro dei prezzi dei prodotti
energetici» e le parole: «con dotazione» sono sostituite dalle
seguenti: «con una dotazione»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «e del Ministro delle
infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro
delle infrastrutture» e le parole: «dell'acquisito» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'acquisto».
All'articolo 36:
al comma 1:
al primo periodo, la parola: «costituisce» e' sostituita
dalla seguente: «costituiscono»;
al secondo periodo, le parole: «dagli stessi» sono sostituite
dalle seguenti: «dalle stesse»;
al terzo periodo, le parole: «1 aprile» sono sostituite dalle
seguenti: «1° aprile»;
al quarto periodo, dopo le parole: «dal presente comma» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «di
euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2022,»;
al comma 2, dopo le parole: «del presente articolo» e dopo le
parole: «nel primo trimestre 2022» e' inserito il seguente segno
d'interpunzione: «,».
Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis (Interpretazione autentica di norme del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia
di servizi di trasporto di persone per finalita'
turistico-ricreative). - 1. Le disposizioni dell'articolo 10, primo
comma, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e della tabella A, parte II-bis, numero 1-ter),
e parte III, numero 127-novies), allegata al medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si interpretano nel
senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi
richiamate siano effettuate per finalita' turistico-ricreative,
indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre
che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di
trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori
servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 12 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere
prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto».
Dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente:
«Art. 37-bis (Misure per favorire l'incremento dell'offerta di
alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella
citta' storica di Venezia). - 1. Al fine di favorire l'incremento
dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga
durata e la residenzialita' nel centro storico nonche' di tutelare il
patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la
cui salvaguardia e' obiettivo di preminente interesse nazionale ai
sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, il comune di Venezia puo':
a) integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche
disposizioni regolamentari per definire, in modo differenziato per
ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle
isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la
destinazione degli immobili residenziali ad attivita' di locazione
breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Le
disposizioni regolamentari stabiliscono i limiti e i presupposti di
cui al primo periodo nel rispetto dei principi di proporzionalita',
di trasparenza, di non discriminazione e di rotazione, tenendo conto
della funzione di integrazione del reddito esercitata dalle locazioni
brevi per i soggetti che svolgono tale attivita' in relazione a una
sola unita' immobiliare;
b) stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che
lo svolgimento dell'attivita' di cui alla lettera a) per una durata
superiore a centoventi giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno
solare sia subordinato al mutamento della destinazione d'uso e della
categoria funzionale dell'immobile.
2. Il regolamento comunale di cui al comma 1 e' aggiornato
periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione
residente ed e' adottato nel rispetto delle disposizioni regionali
vigenti in materia».
All'articolo 38:
al comma 1, le parole: «di cui articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo».
All'articolo 39:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive
nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione
sportiva e le associazioni e societa' sportive professionistiche e
dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di
competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, i
termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a),
b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come prorogati
dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
sono ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022. I versamenti
sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato».
Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 39 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 39-bis (Disposizioni in favore delle associazioni di
volontariato operanti nell'ambito dell'attivita' trasfusionale). - 1.
E' concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in
favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito
dell'attivita' trasfusionale per l'acquisto dei materiali connessi
allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190».
All'articolo 40:
al comma 1, dopo le parole: «del Servizio sanitario» e'
inserita la seguente: «nazionale»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "spesa per
energia elettrica" sono inserite le seguenti: "e gas";
b) il comma 6.1 e' sostituito dal seguente:
"6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6, la
verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non deve comportare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quanto
gia' stanziato per le finalita' di cui al medesimo articolo"»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2021, anche se approvati in
data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le
restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione
dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9,
comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli
enti locali di cui al primo periodo possono altresi' dare
applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte
del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa
sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione
del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.
5-ter. Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi
di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in
corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle
attuali criticita' dei mercati dell'energia e delle materie prime,
per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui
rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma
668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori
entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato
utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai
fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le
relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini
previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022».
Dopo l'articolo 40 e' inserito il seguente:
«Art. 40-bis (Misure straordinarie in favore dei comuni, delle
unioni di comuni, delle province e delle citta' metropolitane). - 1.
I comuni, le unioni di comuni, le province e le citta' metropolitane,
in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, possono
destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo
142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nonche' le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per
la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento,
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice,
nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza,
a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas.
2. Gli incassi di cui al comma 1 si riferiscono agli
accertamenti di competenza dell'esercizio 2022, con esclusione delle
eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti».
L'articolo 41 e' sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Contributo alle province e alle citta' metropolitane
per la riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione
e dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonche'
destinazione di risorse alla citta' metropolitana di Roma Capitale).
- 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' iscritto
un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022, 2023 e 2024, in relazione alle necessita'
conseguenti alle province e alle citta' metropolitane delle regioni a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna,
ad esclusione della citta' metropolitana di Roma Capitale, che hanno
subito una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale
di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, nel 2021 rispetto al 2019 per l'anno 2022, nel 2022 rispetto
al 2021 per l'anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024.
Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine di destinare alla citta' metropolitana di Roma
Capitale risorse per la gestione delle spese correnti, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una
dotazione pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si
provvede ai sensi dell'articolo 58».
All'articolo 42:
al comma 1, primo periodo, la parola: «seicentomila» e'
sostituita dalla seguente: «cinquecentomila»;
al comma 5, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «dai commi da 1 a 4» e dopo le parole: «70 milioni»
sono inserite le seguenti: «di euro»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di rafforzare il progetto "Ecosistemi per
l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", previsto nel
quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e' stanziata la somma di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere
sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Le
risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate allo
scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria dei
progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa
del citato programma, ma non finanziati per insufficienza della
dotazione finanziaria originariamente prevista. Le modalita' di
controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle
risorse sono stabilite con decreto del Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2022, in coerenza
con le previsioni del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma
7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021. Con il medesimo decreto
e' approvato un cronoprogramma procedurale che prevede la
stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni
entro il 31 dicembre 2022 e, a partire da tale data, il
raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali nell'ambito
temporale di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 15 luglio 2021.
5-ter. Il fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' incrementato di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5-quater. Per gli interventi in conto capitale connessi al
PNRR sono complessivamente stanziati a favore delle province autonome
di Trento e di Bolzano 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026. Con uno o piu' decreti del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, previa intesa con le province
destinatarie del finanziamento, e' individuato il Piano degli
interventi e sono adottate le schede progettuali degli interventi,
identificati dal codice unico di progetto, contenenti gli obiettivi
iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al
cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti con la
Commissione europea nell'ambito del PNRR. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
alla rubrica, le parole: «obiettivi PNRR» sono sostituite dalle
seguenti: «per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle».
All'articolo 43:
al comma 1, primo periodo, le parole: «che sono in procedura»
sono sostituite dalle seguenti: «per le quali e' in corso
l'applicazione della procedura» e le parole: «presso il Ministero»
sono sostituite dalle seguenti: «nello stato di previsione del
Ministero»;
al comma 2, le parole: «e trasmesso alla BDAP al 30 aprile
2022» sono sostituite dalle seguenti: «e trasmesso alla BDAP al 30
giugno 2022», le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 15 ottobre 2022», le parole: «parte o tutte le misure» sono
sostituite dalle seguenti: «, in tutto o in parte, le misure» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di deliberazione
delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1
della legge n. 234 del 2021, l'incremento dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche non puo' essere
superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui
diritti di imbarco portuale e aeroportuale non puo' essere superiore
a 3 euro per passeggero»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 luglio 2022»;
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Alle
riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'Associazione
nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria»;
al terzo periodo, dopo le parole: «da ripianare» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Il tavolo
termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni
entro il 30 settembre 2022»;
al quarto periodo, le parole: «rimborsi spese» sono
sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;
al comma 5, secondo periodo, le parole: «entro i termini
stabiliti nell'accordo delle misure concordate» sono sostituite dalle
seguenti: «delle misure concordate entro i termini stabiliti
nell'accordo»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. I termini di presentazione o riformulazione dei piani
di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo
243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche'
quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico,
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
prorogati di centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto
gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 572
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31
dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui
al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente
intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della
sospensione disposta ai sensi del primo periodo del presente comma
tengono conto delle misure previste dall'accordo»;
al comma 8, le parole: «30 aprile 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2022»;
al comma 9, le parole: «della milestone» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'obiettivo intermedio».
All'articolo 44:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51,»;
alle lettere b) e c), dopo le parole: «n. 21 del 2022,» sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n.
51 del 2022,»;
al comma 2, dopo le parole: «del decreto-legge n. 21 del 2022,»
sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 51 del 2022,» e dopo le parole: «le unita' ivi indicate» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 45:
al comma 1, capoverso 2, la parola: «istituto» e' sostituita
dalla seguente: «istituito» e dopo le parole: «nel rispetto del comma
1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 2, quarto periodo, le parole: «legge 5 aprile 1987, n.
183» sono sostituite dalle seguenti: «legge 16 aprile 1987, n. 183».
All'articolo 47:
al comma 2, terzo periodo, le parole: «decreto legislativo n.
28 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 28
gennaio»;
ai commi 8, terzo periodo, e 12, primo periodo, la parola:
«stipula» e' sostituita dalla seguente: «stipulazione»;
al comma 11, secondo periodo, le parole: «, prima della
predetta scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «prima della
predetta scadenza,»;
al comma 13, secondo periodo, le parole: «e delle finanze,»
sono sostituite dalle seguenti: «e delle finanze»;
ai commi 15 e 16, primo periodo, dopo le parole: «bilancio
generale dello Stato» sono inserite le seguenti: «ucraino, di cui al
comma 14,»;
al comma 16, secondo periodo, le parole: «il Ministero» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministero» e la parola: «predetto» e'
soppressa;
al comma 21, dopo le parole: «per l'anno 2022» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 48:
al comma 1, le parole: «crisi Ucraina» sono sostituite dalle
seguenti: «crisi ucraina».
Nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 48 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 48-bis (Ulteriori misure per la gestione delle risorse
oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina). - 1.
All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo
il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Nel caso in cui per le attivita' di custodia di cui
ai commi da 1 a 6 si renda necessario attribuire la bandiera
nazionale a navi o ad aeromobili, come definiti dagli articoli 136 e
743 del codice della navigazione, nonche' a imbarcazioni o a navi da
diporto, come definite dall'articolo 3 del codice della nautica da
diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i
predetti beni che, per effetto di misure di congelamento adottate ai
sensi del presente decreto, non risultano piu' iscritti presso alcun
registro pubblico, neanche straniero, possono essere temporaneamente
iscritti a nome dell'erario dello Stato, rispettivamente, nelle
matricole o nei registri di cui agli articoli 146 e 756 del codice
della navigazione o nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto previsto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Ai fini della predetta
iscrizione, non e' richiesta alcuna documentazione tecnica ed e'
sufficiente, in luogo del titolo di proprieta', la presentazione del
provvedimento che dispone la misura di congelamento e, fino alla
restituzione all'avente diritto con conseguente cancellazione dalle
matricole, dai registri o dall'Archivio nazionali, i predetti beni
sono esenti da qualsiasi tassa, diritto o tariffa connessi
all'iscrizione. Per tutta la durata della misura di congelamento e'
sospeso il termine per l'appuramento di cui all'articolo 217 del
regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio
2015. Per la custodia dei beni di cui al presente comma ci si avvale,
con titolo di priorita', delle strutture portuali e aeroportuali
statali, civili e militari, che devono essere messe a disposizione a
titolo gratuito. I contratti concernenti il mantenimento
dell'operativita' e della sicurezza di bordo dei beni di cui al
presente comma, compresi quelli relativi alla gestione
amministrativa, contabile e previdenziale necessari all'armamento del
mezzo, sono sottoposti alla stessa disciplina normativa, anche
fiscale, applicata al momento dell'adozione della misura di
congelamento. Le decisioni riguardanti l'attivita' di custodia,
manutenzione e gestione dei beni di cui al presente comma sono
adottate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con le strutture
territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, compreso l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in
ragione delle competenze istituzionali esercitate e in funzione della
tipologia dei beni oggetto di congelamento.
7-ter. Durante la vigenza della misura e fino alla
restituzione delle risorse economiche congelate all'avente diritto,
e' sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti, il cui
presupposto impositivo consista nella titolarita' del diritto di
proprieta' o nel possesso delle stesse. In caso di cessazione della
misura di congelamento, contestualmente alla restituzione delle
risorse economiche all'avente diritto, l'Agenzia del demanio o
l'amministratore ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate e
agli altri enti competenti, che provvedono alla liquidazione delle
imposte, tasse e tributi dovuti dal titolare del bene per il periodo
di durata della predetta misura e fino alla restituzione all'avente
diritto".
2. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "I membri
del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati
una sola volta";
b) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai
seguenti: "La partecipazione alle riunioni del Comitato non da'
diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di
presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle
riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese
previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di
missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente".
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31-ter, comma
2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e' incrementata di
6,1 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte
corrente istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 48-ter (Ulteriori disposizioni a favore di migranti e
rifugiati). - 1. Al fine di consentire ai migranti e ai rifugiati
presenti in Italia di usufruire di livelli adeguati di assistenza
socio-sanitaria ed educativa e di supporto nell'inserimento
socio-lavorativo, all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 18
agosto 2015, n. 141, dopo le parole: "e successive modificazioni,"
sono inserite le seguenti: "di migranti e rifugiati"».
All'articolo 49:
al comma 2, capoverso Art. 31-bis, comma 1, dopo le parole:
«decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,» sono inserite le seguenti:
«convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.
215,»;
al comma 4, le parole: «trova applicazione» sono sostituite
dalle seguenti: «si applica», le parole: «da Consip S.p.A.» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A.» e dopo le parole:
«3-quater» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 6, la parola: «stipula» e' sostituita dalla seguente:
«stipulazione»;
al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «Agli oneri» sono
inserite le seguenti: «derivanti dal primo periodo,».
All'articolo 50:
al comma 2, lettera l), capoverso 1, primo periodo, le parole:
«n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo
termine, e n. 2017/1131» sono sostituite dalle seguenti: «2015/760,
relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e
2017/1131»;
al comma 3, le parole: «del 23 ottobre 2018» sono sostituite
dalle seguenti: «del 18 dicembre 2019».
All'articolo 51:
al comma 1, le parole: «euro 7.004.500» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 10.236.500»;
al comma 3, le parole: «pari 5 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «pari a 5 milioni»;
al comma 4, le parole: «pari a 12.604.500 euro per l'anno 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «pari a 15.836.500 euro per l'anno
2022», le parole: «quanto a 8,6 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «quanto a 11,832 milioni», le parole: «per l'anno 2022
mediante» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022, mediante»
e le parole: «della cultura, e quanto» sono sostituite dalle
seguenti: «della cultura e, quanto»;
al comma 8, lettera d), numero 2), la parola: «1-bis)» e'
sostituita dalla seguente: «1-bis»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 174 e'
sostituita dalla seguente:
"a) Comando unita' mobili e Comando unita' specializzate,
ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni
di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei
comandi dipendenti";
b) all'articolo 174-bis, comma 2-ter, le parole: "il
Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri
per la tutela della biodiversita' e dei parchi" sono sostituite dalle
seguenti: "il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei
parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversita'";
c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 826 e'
sostituita dalla seguente:
"a) generali di divisione o di brigata: 1";
d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 827 e'
sostituita dalla seguente:
"a) generali di divisione o di brigata: 1";
e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 828 e'
sostituita dalla seguente:
"a) generali di divisione o di brigata: 1";
f) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1047 e'
sostituita dalla seguente:
"a) presidente: non inferiore a generale di divisione".
8-ter. Tenuto conto delle specifiche e particolari
circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle forze
speciali delle Forze armate e della necessita' di garantire
l'immediatezza e la continuita' degli interventi di soccorso, e'
istituita la qualifica del "soccorritore militare per le forze
speciali", in possesso di titolo conseguito all'esito della
frequentazione di appositi corsi di formazione, il quale puo'
effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni
vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione
pre-ospedaliera del traumatizzato.
8-quater. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di
formazione, da attivare nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente per le finalita' formative, per l'accesso alla
qualifica di cui al comma 8-ter, nonche' i limiti e le modalita' di
intervento dei soccorritori militari per le forze speciali».
Dopo l'articolo 51 sono inseriti i seguenti:
«Art. 51-bis (Disposizioni concernenti il sistema delle camere
di commercio della Regione siciliana). - 1. All'articolo 54-ter,
comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le
parole: "camere di commercio accorpate" sono sostituite dalle
seguenti: "camere di commercio oggetto di accorpamento" e dopo le
parole: "di comprovata esperienza professionale" sono aggiunte le
seguenti: ", che provvede all'adozione di ogni atto strumentale ai
fini dell'accorpamento di cui al presente comma e della successione
nei rapporti giuridici esistenti, anche nella fase transitoria di
liquidazione delle camere di commercio accorpate".
Art. 51-ter (Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per
inosservanza di obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione
da SARS-CoV-2). - 1. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: "1° febbraio 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2022";
2) alla lettera b), dopo le parole: "1° febbraio 2022" sono
inserite le seguenti: ", dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo
vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022" e le parole:
"nel rispetto delle indicazioni e nei" sono sostituite dalle
seguenti: "neanche oltre i";
3) alla lettera c), dopo le parole: "1° febbraio 2022" sono
inserite le seguenti: ", dopo aver concluso il ciclo vaccinale
primario, alla data del 15 giugno 2022" e la parola: "entro" e'
sostituita dalle seguenti: "neanche oltre";
b) al comma 6, primo periodo, la parola: "centottanta" e'
sostituita dalla seguente: "duecentosettanta"».
All'articolo 52:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
p), del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica,
di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' fissato, per
le societa' del comparto energetico, al 31 dicembre 2021».
Dopo l'articolo 52 e' inserito il seguente:
«Art. 52-bis (Disposizioni in materia di societa' benefit). -
1. Le somme in conto residui di cui all'articolo 38-ter, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate, per
l'importo di 1 milione di euro, per l'anno 2022.
2. Al comma 2 dell'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, le parole: ", per l'anno 2021" sono soppresse.
3. Alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro
per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190».
All'articolo 54:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b):
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Entro
i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto puo' essere
effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi
un numero di assi superiore a quello indicato";
2) al terzo periodo, dopo le parole: "complessi di veicoli
a otto" sono inserite le seguenti: "o piu'";
b) al comma 10-bis:
1) alla lettera b), alinea, dopo le parole: "complessi di
veicoli a otto" sono inserite le seguenti: "o piu'";
2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) la disciplina transitoria da applicare, nelle more
dell'effettuazione delle verifiche di cui alle lettere a) o b), ivi
comprese le eventuali misure, anche di natura organizzativa o
gestionale, di mitigazione del rischio applicabili, comunque, non
oltre il 30 settembre 2023"».
All'articolo 55:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,»
sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51,».
All'articolo 56:
al comma 2:
al primo periodo, la parola: «operati» e' sostituita dalla
seguente: «operate»;
al terzo periodo, le parole: «, ai relativi oneri,» sono
sostituite dalle seguenti: «ai relativi oneri»;
al quarto periodo, le parole: «di cui all'articolo 178,
lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1,
comma 178, lettera b),»;
al comma 3, capoverso 7-bis, primo periodo, le parole: «del
CIPESS» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS)» e le parole: «d'intesa con il Ministro per
l'economia e le finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».
All'articolo 58:
al comma 1, le parole: «del decreto-legge 1 marzo» sono
sostituite dalle seguenti: «, del decreto-legge 1° marzo»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di finanziare interventi di cooperazione
multilaterale o bilaterale nell'ambito delle attivita' di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e'
autorizzata la spesa di 29.805.256 euro per l'anno 2022. Agli oneri
derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse
giacenti nel conto corrente di tesoreria n. 29814, intestato alla
societa' Cassa depositi e prestiti - Gestione separata, relativo al
Fondo per la cooperazione bilaterale, di cui alla convenzione per la
gestione, erogazione e monitoraggio delle risorse finanziarie del
Ministero della transizione ecologica destinate alla cooperazione
internazionale, sottoscritta con la societa' Cassa depositi e
prestiti in data 11 ottobre 2021, in esecuzione del decreto
direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 0005041/SVI del 27 maggio 2016, modificato
con decreto direttoriale del medesimo Ministero n. 0007026/SVI del 15
luglio 2016»;
al comma 3, le parole: «indebitamento netto, in» sono
sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a»;
al comma 4:
all'alinea, le parole: «indebitamento netto,» sono sostituite
dalle seguenti: «indebitamento netto, a» e le parole: «5.163,3
milioni di euro per l'anno 2025,» sono soppresse;
alla lettera d), le parole: «annui dall'anno» sono sostituite
dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 1-ter
e 1-quater, pari a 3.043,98 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di
competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi indicati
nell'allegato 3-bis annesso al presente decreto, per gli importi ivi
specificati».
Dopo l'articolo 58 e' inserito il seguente:
«Art. 58-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni
del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative
norme di attuazione».
All'allegato 1:
alla sezione B:
al paragrafo 3, la parola: «declinati» e' sostituita dalla
seguente: «specificati»;
al paragrafo 7, primo periodo, la parola: «declina» e'
sostituita dalla seguente: «specifica»;
al paragrafo 8, la parola: «declinati» e' sostituita dalla
seguente: «previsti»;
al paragrafo 9, terzo periodo, dopo la parola: «inerenti» e'
inserita la seguente: «a»;
al paragrafo 10, dopo le parole: «rilascio delle Garanzie» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla sezione E:
al paragrafo 1, le parole: «recupero crediti» sono sostituite
dalle seguenti: «recupero dei crediti»;
al paragrafo 2, le parole: «direttamente le attivita' di
recupero dei crediti» sono sostituite dalle seguenti: «le attivita'
di recupero dei crediti direttamente».
L'allegato 2 e' sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Dopo l'allegato 3 e' inserito il seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
All'allegato 4:
le parole: «(importi in milioni di euro) - (importi in milioni
di euro)» sono sostituite dalle seguenti: «(importi in milioni di
euro)».
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