La revisione dei prezzi nei contratti relativi a forniture non può essere richiesta se non è stata prevista negli atti di gara e nel contratto di appalto

A cura di Daniele Passigli

10 Novembre 2022
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Una vicenda complessa e problematica che non ha trovato adeguata soluzione a livello legislativo.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto alla compensazione per aumenti eccezionali applicabile unicamente per i lavori

Breve commento a sentenza 2 novembre 2022, n. 271 della sezione autonoma di Bolzano del TRGA delle Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

Il tema della revisione dei prezzi sia in periodo di emergenza pandemica che in quello successivo connotato da non minori incertezze economiche pone delicati interrogativi che il legislatore nazionale non ha saputo ancora risolvere. Tenendo conto che l’economia e la competitività di un sistema (quale quello nazionale) dipendono anche dal quadro delle “certezze” giuridiche offerte all’operatore economico, ben possiamo renderci conto dell’importanza di ciò che sta accadendo: l’incertezza e le lungaggini nell’offrire risposte adeguate possono, infatti, nuocere al sisteme economico determinando gravi scompensi anche da un punto di vista più generale.

In questa sede non è possibile toccare approfonditamente tutte le tematiche: si vuole evidenziare, invece, alcuni aspetti di maggior criticità che si ritiene siano stati posti all’attenzione dalla sentenza in commento.

Vale, forse, la pena di ricordare che durante il periodo dell’epidemia il problema degli aumenti eccezionali di alcuni prezzi era stato posto all’attenzione della dottrina e giurisprudenza civilistica.

È ben nota agli operatori del settori la descrizione, assai acuta e illuminante, operata dall’Ufficio del Massimario della Cassazione nella Relazione 56 dell’8 luglio 2020 sulle cause e sugli istituti giuridici coinvolti in presenza di anomali andamenti del mercato tali da determinare un’alterazione sostanziale del sinallagma contrattuale in corso di esecuzione del contratto stesso: considerato che l’ordinamento mostra un atteggiamento di favore nei confronti del mantenimento del contratto evitando, pertanto, la risoluzione quale strumento applicabile in extrema ratio, si considera la possibilità di far ricorso ad alcuni principi di carattere generale che possano plasmare il rapporto contrattuale inducendo le parti al suo riequilibrio “in itinere”.

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