La compensazione dei debiti tributari con i crediti verso la PA ex art. 95 comma 2 D.lgs. 36/2023

A cura di Stefano Taddeucci

3 Aprile 2023
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Nel testo approvato dal CDM il 28.03.2023 è stata introdotta, all’art. 95 comma 2, la norma in base alla quale l’esclusione non opera “nel caso in cui l’operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione”.

Questa nuova norma è del tutto coerente con quella contenuta nell’art. 28 quater del D.P.R. 602/1973, la quale prevede quanto segue: “a partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle  amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per  somministrazione, forniture ((, prestazioni professionali)) e appalti,  possono  essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo”.

Facciamo un esempio: procedura attivata dalla stazione appaltante (di seguito “SA”) X; il concorrente ha un debito con l’Agenzia delle Entrate ma ha anche un credito nei confronti del Comune Y (diverso dalla SA X) per il corrispettivo di un precedente appalto non ancora pagato. In tal caso, il concorrente potrà chiedere al Comune Y di pagare direttamente tale corrispettivo all’Agenzia delle Entrate, in modo da estinguere il debito tributario e da poter così essere ammesso a partecipare alla procedura di appalto.

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Gli Appalti Pubblici dopo il nuovo Codice – Primo commento al D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36

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