Modifica dei contratti nel nuovo codice appalti e il micro sistema normativo in tema di proroga

A cura di Stefano Usai

4 Aprile 2023
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Il nuovo codice appalti ha trovato la sua compiuta definizione giuridica nel decreto legislativo 36/2023 pubblicato in G.U. (supplemento n. 77 del 31 marzo 2023) con entrata in vigore al 1° aprile 2023, efficacia (non completa) al 1° luglio 2023 (con applicazione alle procedure di affidamento/aggiudicazione avviate dopo tale data) ed un imponente momento transitorio (su cui si tornerà) con una serie di norme che avranno efficacia solo dal 1° gennaio 2024.

Concludendo l’analisi in tema di modifica dei contratti (avviata la scorsa settimana) è bene evidenziare che il comma 3, dell’art. 120 (quasi omologo dell’art. 106 del pregresso codice) riproduce in pratica quanto disposto nel comma 2 (appunto dell’art. 106).

Gli estensori hanno deciso di snellire la norma con la soppressione delle norme sul c.d. errore progettuale.

Secondo il legislatore non è sembrata opportuna “un’apposita previsione dell’errore progettuale nella norma sulle modifiche poiché tale causa della variante/modifica non è determinante ai fini dell’inserimento nell’una o nell’altra delle fattispecie di modifica consentite in pendenza di esecuzione, che restano tutte e soltanto quelle del testo come proposto. La disciplina delle conseguenze sulla responsabilità dei progettisti (come peraltro da criterio di legge delega che impone la stipulazione di polizze assicurative con oneri a carico della stazione appaltante) è stata inserita nella parte del codice destinata a regolamentare la progettazione. (al netto del riferimento agli errori dei progettisti esterni)”.

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