Sulla referenza relativa a progetti firmati esclusivamente da professionisti in organico e sulla mancata esplicitazione delle modalità di calcolo del corrispettivo

ANAC, Atto del Presidente 17 maggio 2023 – FASC. 4752/2022

30 Maggio 2023
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ANAC, Atto del Presidente 17 maggio 2023 – FASC. 4752/2022

Il caso

Con riguardo ad una procedura aperta per l’affidamento della “Progettazione definitiva, studi specialistici multidisciplinari, indagini e rilievi in sito, prove di laboratorio, servizi accessori di progettazione partecipata, assistenza nei procedimenti autorizzativi del progetto”, lo scorso ottobre tanto l’OICE quanto il CNI avevano segnalato all’Autorità alcune criticità, così riassumibili:

  1. secondo quanto previsto dal disciplinare di gara “[i] progetti presentati devono, a pena di non valutazione, essere stati firmati (singolarmente o congiuntamente con altri, in veste di coordinatore delle prestazioni specialistiche, unico firmatario o firmatario di parti specialistiche, specificando in quest’ultimo caso di quali parti si tratti) da un soggetto indicato nell’organigramma con compiti di firma del progetto a base di gara”; conseguentemente, l’operatore economico avrebbe dovuto allegare, quale referenza “a pena di non valutazione”, solo progetti firmati da professionisti facenti parte del suo organigramma con compiti di firma del progetto posto a base di gara, in virtù di una prescrizione non conforme alla normativa vigente in quanto limitativa della concorrenza e tale da avvantaggiare alcuni concorrenti a danno di altri;
  2. nel disciplinare di gara venivano genericamente descritti i servizi oggetto di gara (“Progettazione definitiva ivi incluso coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Incarichi per prestazioni professionali specialistiche necessarie alla redazione del progetto, Rilievi, Indagini, Prove di laboratorio”), senza però l’indicazione dei codici elencati nella tavola Z-2 “Prestazioni e parametri (Q) di incidenza” del Decreto Parametri (D.M. 17 giugno 2016) necessari all’individuazione delle singole prestazioni oggetto di affidamento; conseguentemente, non veniva riportato negli atti di gara lo schema di determinazione dei corrispettivi al fine di comprendere la determinazione della parcella e dunque, in assenza di esplicitazione delle aliquote specifiche riportate nelle tavole e delle modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara, non sarebbe stato possibile verificare se tale corrispettivo fosse stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati.

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Beatrice Armeli