Infatti, tutti gli incentivi maturati fino legge n. 205/2017, che ha introdotto il comma 5 bis all’art. 113, erano da includere nel tetto dei trattamenti accessori, mentre dopo l’intervento del legislatore possono essere considerati fuori dal tetto. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Toscana (deliberazione n. 3/2024) in risposta ai dubbi sollevati da un Sindaco.
Regolamento successivo sana gli incentivi tecnici precedenti ma facendo attenzione ai vincoli del fondo
A cura di Vincenzo Giannotti
Non vi sono dubbi che l’ente che avesse approvato il proprio regolamento sugli incentivi tecnici possa retroagire fino alla data del d.lgs. 50/2016, ma non tutti gli incentivi previsti nei quadri economici sono da considerare esclusi dai vincoli di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.
Leggi anche
Split payment: continuità applicativa dopo il 30 giugno 2026
Comunicato Stampa Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2026, n. 77
01/07/26
Convenzioni tra enti: non possono giustificare la disapplicazione del codice degli appalti
Intervento dell’Autorità su un’Agenzia Regionale Strategica del Meridione e sugli accordi di collabo…
30/06/26
CCNL Funzioni Locali 2025-2027: novità su AI, ferie e fondo decentrato
La bozza ARAN del 24 giugno introduce un Titolo sull’AI, novità su ferie e congedi. Le richieste CGI…
30/06/26
Servizio di igiene urbana: gara da rifare per gravi violazioni
Appalto da oltre dieci milioni di euro in un popoloso comune dell’area vesuviana
29/06/26
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento