di Rossana Mininno
La locazione finanziaria
Con l’espressione ‘locazione finanziaria’ si intende il contratto con cui il concedente (detto anche locatore o lessor) si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore (detto anche conduttore o lessee), che ne assume tutti i relativi rischi, bene concesso in godimento all’utilizzatore per un determinato periodo di tempo e verso il pagamento di un determinato corrispettivo.
Il contratto prevede, altresì, a favore dell’utilizzatore, il diritto di riscatto, ovvero il diritto, esercitabile alla scadenza del contratto, di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito (cd. prezzo di riscatto), con conseguente obbligo, in capo al medesimo utilizzatore e per il caso di mancato esercizio di detto diritto, di restituire il bene al concedente.
Nella prassi si distinguono, nell’ambito della locazione finanziaria, due distinte figure contrattuali atipiche (aventi ciascuna una propria connotazione con riferimento allo scopo pratico perseguito dalle parti): il leasing operativo cd. di godimento e il leasing finanziario cd. traslativo (definito dai Giudici di legittimità – testualmente – «tradizionale» – cfr., Cass. civ., Sez. Un., sentenza n, 65 del 7 gennaio 1993).
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