L’onere di provare che l’offerta della controinteressata non è sostenibile sul piano dell’anomalia è rimesso all’impresa ricorrente.
Lo ha chiarito il T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, nella sentenza n. 7053 del 13 dicembre 2024.
Il caso trattato
Il caso affrontato dai giudici riguardava un appalto per il servizio di refezione scolastica.
La seconda graduata presentava ricorso avverso i risultati della gara.
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Insostenibilità dell’offerta; onere della prova a carico del ricorrente
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