La revisione prezzi di cui al d.lgs. 36/2023 produce effetti limitati che non eliminano, del tutto, l’alea contrattuale.
Detto in altre parole, il riequilibrio non può risolversi in un automatismo perfettamente ancorato ad ogni variazione dei costi delle materie prime o della componentistica.
Questo è quanto si legge nella sentenza del T.A.R. Lombardia, Brescia, 13 maggio 2025, n. 413.
Il caso affrontato
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici una Stazione appaltante bandiva una gara per la realizzazione di un’opera pubblica.
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