Resta confermato che la suddivisione in lotti di un appalto non può porsi in contrasto con l’interesse pubblico alla corretta esecuzione del contratto e al conseguimento di un risparmio sui costi da sostenere.
Lo ha confermato il TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, nella sentenza 30 maggio 2025, n. 10589
Il caso trattato
Nel caso trattato una Stazione appaltante aveva bandito una gara per l’’affidamento del servizio di gestione calore compresa gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termomeccanici di un’Azienda sanitaria.
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Suddivisione in lotti con flessibilità
Commento a TAR Lazio – Roma, sez. III-quater, sentenza 30 maggio 2025, n. 10589
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