È una questione nota da sempre: le amministrazioni appaltanti non possono scaricare sul “mercato”, cioè sugli operatori economici, i tempi (cioè i ritardi) delle erogazioni dei finanziamenti pubblici da parte di Enti terzi.
Troppe amministrazioni faticano a comprendere il loro posizionamento nell’ambito dei rapporti giuridici con i terzi.
V’è la radicata, ma sbagliatissima, convinzione che l’agire quale soggetto di diritto pubblico attragga verso le regole pubblicistiche i rapporti con i terzi, in applicazione del principio della “supremazia speciale” del potere pubblico.
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