L’attività dell’organo di collaudo riveste, da sempre, una funzione sostanzialmente immutata nei suoi elementi fondanti che sono:
– garantire la conformità dell’intervento (lavori, servizi e forniture) al progetto approvato dalla stazione appaltante, alla normativa e agli aspetti funzionali rispetto ai quali è stato immaginato;
– certificare la completezza dei livelli di funzionalità in tutte le sue parti, condizione irrinunciabile per consentire l’uso pubblico per il quale è stato realizzato.
Solo dopo l’attestazione di questi elementi, oltretutto, l’importo contrattuale dovuto all’esecutore acquisisce la condizione di “credito liquido ed esigibile”.
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