Il CSE può essere nominato collaudatore statico?

Beatrice Armeli 17 Ottobre 2025
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Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 14 dell’Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023, “[l]e stazioni appaltanti, entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, attribuiscono l’incarico del collaudo ed eventualmente quello del collaudo statico, secondo quanto indicato nell’articolo 116, comma 4, del codice”.

Il comma 5 della medesima disposizione precisa inoltre che, “[p]er i lavori per i quali è necessario il collaudo statico, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o a uno dei componenti della commissione di collaudo può essere affidato anche il collaudo statico, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dall’articolo 30, comma 5”.

A sua volta, il menzionato comma 5 dell’art. 30 del medesimo Allegato II.14, statuisce che “[l]’affidamento dell’incarico di collaudo statico è disciplinato dall’articolo 116, comma 4, del codice. Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo statico, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici: a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali; b) abilitazione all’esercizio della professione, nonché iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno dieci anni”.

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