Spetta in capo alla sola giunta comunale la competenza a decidere l’insussistenza dell’interesse pubblico in relazione alla proposta di project financing presentata ai sensi dell’art. 183, comma 15 del d.lgs. n. 50/2016.
Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 48, comma 2 del TUEL rientrano nel novero delle attribuzioni residuali della giunta “tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, comma 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio”.
È questa la conclusione cui è pervenuta la sentenza del TAR Lombardia (Sez. I), 6 ottobre 2025, n. 3132, che ha escluso in tali casi la competenza del consiglio comunale.
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Compete alla giunta comunale la valutazione dell’interesse pubblico della proposta di finanza di progetto
Spetta in capo alla sola giunta comunale la competenza a decidere l’insussistenza dell’interesse pubblico in relazione alla proposta di project financing presentata ai sensi dell’art. 183, comma 15 del d.lgs. n. 50/2016.
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