Il fondamento del giudizio di equivalenza previsto dall’articolo 11, comma 4, risiede nella naturale diversità dei contratti.
L’analisi si concentra quindi sulla misura in cui gli eventuali scostamenti, sia economici che normativi, possano essere considerati accettabili in rapporto alla finalità di tutela dei lavoratori coinvolti.
Lo ha chiarito il TAR Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza 30/10/2025, n. 7073.
Il caso affrontato
Nel caso affrontato, una Stazione appaltante aveva aggiudicata la gara per l’affidamento del servizio di pulizia.
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Il giudizio di equivalenza tra CCNL
Commento a TAR Campania Napoli (Sez. IV) sentenza 30 ottobre 2025, n. 7073
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