Ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’Allegato II.14 al Codice, il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori spetta al direttore dei lavori. In particolare, il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, secondo il principio di costante progressione della contabilità.
Specificatamente, al ricorrere delle condizioni per procedersi alla revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 60 del Codice, in base a quanto disposto dall’art. 5, commi 2, 3 e 4, del nuovo Allegato II.2-bis, il direttore dei lavori provvede al relativo accertamento e a darne comunicazione al RUP e all’appaltatore.
A decorrere dalla data di tale accertamento, la determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori, adottati ai sensi dell’art. 125, comma 3, del Codice e rilasciati dal medesimo direttore dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.
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